Infine, al momento in cui è stato individuato il nascondiglio della droga, egli ha obiettato in tedesco di non sapere nulla. Tale comportamento sospetto risulterebbe pure – stando sempre alla sentenza impugnata – dal rapporto delle guardie di confine del 22 ottobre 1998 (sentenza, pag. 26). Quale ulteriore indizio la prima Corte ha considerato la scarsa credibilità dell'imputato. Anzitutto essa ha ritenuto insostenibile che in seguito al guasto del 5 agosto 1998 costui abbia consegnato la Ford affidatagli per la vendita a due sconosciuti, senza ottenere un recapito preciso se non un numero di cellulare, presso il quale egli avrebbe dovuto annunciarsi con la parola d'ordine “__________ ”.