Essi hanno evocato anzitutto le tracce di eroina trovate sul passaporto e sul portafoglio dell'imputato, desumendone che prima del trasporto l'interessato doveva avere toccato l'eroina, manipolandola senza prendere le precauzioni adottate invece dai doganieri. D'altro lato essi hanno escluso che tali tracce potessero essere attribuite – sosteneva il ricorrente – a inavvertenza delle persone che hanno controllato i suoi documenti e il suo portafoglio, rispettivamente dagli agenti entrati in contatto con la droga (sentenza, pag. 25). Come ulteriore indizio essi hanno considerato il comportamento del ricorrente al momento del controllo doganale.