La censura è provvista di buon diritto. Ancora una volta infatti il verbale del processo è infatti silente, nonostante il teste __________ sia stato sentito per la prima volta in aula e nonostante l'imputato abbia modificato la propria versione predibattimentale (art. 255 cpv. 3 lett. b CPP). Certo, almeno la verbalizzazione della testimonianza avrebbe potuto essere chiesta dall'accusato (art. 255 cpv. 3 lett. c CPP), ma ciò non sarebbe bastato – comunque sia – a chiarire se costui si fosse adeguato alla nuova versione oppure no. Inoltre nel verbale del 26 ottobre 1998 (act.