Il ricorrente critica il giudizio di assise nella misura in cui questo ravvisa contraddizioni nelle dichiarazioni da egli rese ai doganieri il 20 ottobre 1998, giorno del controllo in dogana. Avere prima dichiarato di giungere dalla Bulgaria e poi di provenire da Milano, luogo in cui si era recato per incontrare conoscenti a scopo di affari non costituisce in effetti – a suo modo di vedere – una contraddizione o un indizio rilevante nella prospettiva del giudizio di colpevolezza. Egli soggiunge che dai primi verbali dei funzionari doganali risulta inequivocabilmente come egli abbia subito dichiarato senza contraddizioni di arrivare dalla Bulgaria. La censura è inconsistente.