che il presunto acquirente lo avrebbe interpellato alla stazione di Zurigo per prendere in consegna l'automobile, e poi sostenendo al dibattimento che egli avrebbe dovuto telefonare ai due serbi una volta giunto a Zurigo per spiegare loro dove si trovava (sentenza, pag. 21). Di tale modifica – invero di poco conto – il verbale del processo non fa però menzione, nonostante l'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP disponga di verbalizzare le risposte dell'accusato che modificano quanto dichiarato in istruttoria. All'accusato non deve pertanto derivare pregiudizio dal fatto di avere cambiato versione al dibattimento. Ciò non comporta però l'accoglimento del gravame.