Prevale perciò la versione predibattimentale, contestando egli quella riportata nella sentenza impugnata. Su questo punto il ricorso è provvisto di buon diritto. Secondo la Corte di assise, il ricorrente avrebbe riferito dell'incontro in modo contraddittorio, prima asserendo in un verbale de 21 ottobre 1998 (act. 38/2) che il presunto acquirente lo avrebbe interpellato alla stazione di Zurigo per prendere in consegna l'automobile, e poi sostenendo al dibattimento che egli avrebbe dovuto telefonare ai due serbi una volta giunto a Zurigo per spiegare loro dove si trovava (sentenza, pag. 21).