Come si vedrà in appresso, difatti, la Corte di assise non ha fondato il giudizio di colpevolezza su tale particolare. 4. Il ricorrente afferma che l'accertamento della Corte di merito, secondo cui al dibattimento egli ha modificato la propria versione circa l'incontro previsto a Zurigo con il fratello di uno dei serbi interessati all'acquisto della Ford “Sierra”, è irrito. A suo parere manca infatti una verbalizzazione ai sensi dell'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP che attesti la pretesa modifica e che consenta di verificare quanto accertato dai primi giudici. Prevale perciò la versione predibattimentale, contestando egli quella riportata nella sentenza impugnata.