2a con riferimenti). Contrariamente a quanto opina il ricorrente, la norma in discussione non esige che l'autorità superiore sia dotata di pieno potere d'esame in fatto e in diritto; un controllo sotto il profilo del mero diritto come quello previsto dal codice di procedura penale ticinese – art. 288 CPP in vigore dal 1° gennaio 1996 – è sufficiente (loc. cit.). Ciò posto, nella misura in cui il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per pretesa violazione dell'art. 2 cpv. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU e dell'art. 6 CEDU, il ricorso va disatteso. Anzi, l'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP è conforme anche all'art. 14 cpv.