Il ricorrente lamenta anzitutto l'assenza, nel codice di procedura penale ticinese dell'appello, ossia di un rimedio di diritto ordinario che abiliti l'autorità ricorsuale a rivedere con pieno potere cognitivo anche la valutazione delle prove alla base della condanna. Egli asserisce che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'istanza giurisdizionale superiore conforme all'art. 2 del protocollo n. 7 CEDU, dato che essa esamina l'accertamento dei fatti unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e non, per l'appunto, con pieno potere cognitivo. La censura è infondata. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che, secondo l'art. 2 cpv.