{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-3_2000-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59047&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7ac445d13c0f7c34eee3c1cc3a9730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:16", "Checksum": "fbb1d6ba7c4f59278a84bf956bb49c2e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n12. In conclusione la sentenza impugnata resiste alla critica. Prescindendo anche dai rimproveri mossi dalla Corte al ricorrente, nel senso di essersi contraddetto illustrando le modalità del preteso incontro a Zurigo con la persona che doveva acquistare la vettura e negando di avere avvertito il proprietario dell'automobile del guasto del 5 agosto 1998 e di avergli persino chiesto l'autorizzazione alla vendita (consid. 4 e 6), nel suo risultato la sentenza impugnata sfugge alla censura di arbitrio. La Corte non è infatti caduta in arbitrio accertando sulla base dei rimanenti indizi valutati nel loro complesso che il ricorrente era consapevole di trasportare droga nell'automobile da lui guidata. Tanto meno la Corte di assise ha condannato il ricorrente sebbene un apprezzamento non arbitrario (e non solo un apprezzamento diverso) degli indizi nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza.\n13. Il ricorrente insorge infine contro la commisurazione della pena, definendola eccessivamente severa avuto riguardo alla sua buona condotta in istruttoria e alla sua personalità, meno negativa rispetto al quadro fornito dalla Corte di assise.\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivaton de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).\nc) Nell'infliggere al ricorrente la pena di 5 anni di reclusione (e condannandolo a una multa di fr. 5'000.–, non contestata), la Corte della assise ha richiamato anzitutto la gran quantità di droga trafficata. Ricordato come nella migliore delle ipotesi l'imputato abbia agito come corriere (ma anche come uomo di fiducia), essa ha considerato grave che il reato sia stato compiuto senza necessità alcuna da una persona intelligente, con buona formazione e padre di famiglia. Né egli ha collaborato durante l'inchiesta. Pur dando atto che è diritto dell'accusato tacere, la Corte ha rilevato che la mancata collaborazione connota assenza di ravvedimento e di scrupoli. A suo sfavore essa ha considerato inoltre la recidiva a norma dell'art. 67 CP (pena detentiva negli ultimi cinque anni). Ha nondimeno considerato il buon comportamento durante l'istruttoria dibattimentale, in cui l'imputato ha voluto far comparire come testimoni i suoi familiari, che per finire hanno tracciato un quadro meno negativo della sua personalità. Ciò posto, la Corte di assise ha fissato la pena di base attorno ai 4 anni di reclusione, aumentandola di un anno per considerare la recidiva (sentenza, consid. 7).\nd) Nel caso in esame la Corte di assise ha avuto corretta nozione degli art. 63 e 67 CP e non si è sospinta in eccessi o abusi del proprio potere di apprezzamento. Di fronte al consistente quantitativo di eroina importata senza necessità alcuna (ancorché come corriere, ma comunque come uomo do fiducia), alla recidiva, alla mancanza di ravvedimento e – più in generale – all'assenza di attenuanti particolari, l'imputato non poteva aspettarsi ulteriori riduzioni di pena per il buon comportamento tenuto davanti alla Corte di merito o per il quadro meno negativo sulla sua personalità fornito dai familiari al dibattimento. Anche su questo punto la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.\n13. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1'400.–\nb) spese fr. 100.–"}