{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-3_2000-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59047&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7ac445d13c0f7c34eee3c1cc3a9730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:16", "Checksum": "fbb1d6ba7c4f59278a84bf956bb49c2e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nEgli si propone di dimostrare, in altri termini, che è possibile valutare diversamente gli indizi illustrati nella sentenza impugnata e non considerarli a suo sfavore, ma non tenta di dimostrare perché la Corte di assise sarebbe trascesa in arbitrio ritenendo inverosimile che egli abbia consegnato la vettura affidagli da un terzo a due sconosciuti senza nemmeno sapere – almeno stando alla sua versione iniziale – dove raggiungerli, né sostanzia perché sarebbe insostenibile ritenere che egli abbia dovuto accorgersi dello stato pietoso del veicolo al momento della sua riconsegna presso il confine a Trieste, o abbia dovuto notare la manipolazione all'interno e all'esterno del mezzo. Nemmeno egli sa spiegare perché la Corte sarebbe caduta in arbitrio ritenendo inverosimile che egli non abbia nutrito sospetti per il singolare interessamento dei due serbi nell'agosto e nell'ottobre del 1998, ove si consideri che essi lo hanno accompagnato la prima volta con la loro autovettura da __________ fino nei pressi di Milano percorrendo un tragitto di due ore e la seconda volta (al momento della presa in consegna della vettura riparata) fino a un autogrill vicino a Milano, dove avrebbero recuperato la loro automobile e da dove avrebbero poi scortato l'accusato, talvolta precedendolo, talvolta seguendolo fino al confine svizzero. Tanto meno egli sa spiegare perché i primi giudici sarebbero ulteriormente trascesi in arbitrio ritenendo inverosimile che, nelle descritte circostanze, i due serbi abbiano consegnato a uno sconosciuto senza precauzioni la vettura in cui avevano occultato droga e che a egli sia stata di punto in bianco promessa – senza una più seria ragione – la somma di DM 4'000.– per l'acquisto di una vettura che ne valeva meno e che non ha mercato in Svizzera. Le sue argomentazioni si esauriscono per finire in una critica meramente appellatoria, destinata tutt'al più a mettere in luce qualche limite nel ragionamento operato dai primi giudici, ma non ancora a confortarne la manifesta infondatezza. Che il ricorso si fondi su argomenti appellatori ne dà atto lo stesso ricorrente nella misura in cui fa valere che la sentenza impugnata non convince alla luce dell'applicazione del principio in dubio pro reo (ricorso, pag. 23). Un'affermazione del genere non è infatti compatibile con un ricorso per arbitrio. A dipendenza della loro natura appellatoria sfuggono a un esame di merito anche le critiche dirette al consid. 5.4 della sentenza impugnata, in cui i primi giudici hanno richiamato i numeri telefonici in possesso dell'accusato e l'utenza contattata dal ricorrente e nota ai servizi antidroga italiani (sentenza, 29). Ancora una volta, infatti, il ricorrente non sostanzia arbitrio di sorta, ma si limita a proporre la propria valutazione delle prove.\n10. Il ricorrente riprende il tema della sua credibilità, rimproverando alla Corte di assise di avere disatteso alcuni elementi, come la panne realmente occorsagli il 5 agosto 1998 e il passaggio a piedi della frontiera tra la Bulgaria e la Serbia il 19 agosto 1998, poiché informato dai serbi che il veicolo era stato riparato. Tali riscontri non si concilierebbero con l'ipotesi di una sua consapevolezza, non spiegandosi perché egli abbia lasciato per oltre due mesi il veicolo in Italia per disporlo per il viaggio e perché egli si sia recato nuovamente in Italia a piedi solo per effettuare il trasporto della droga. La natura appellatoria di questi interrogativi è però palese. Donde l'inammissibilità del gravame.\n11. Il ricorrente sostiene che anche l'ultimo indizio di colpevolezza illustrato – ancorché in via abbondanziale – nella sentenza impugnata, ossia le rivelazioni agli inquirenti del compagno di cella su una pretesa ammissione in merito al traffico di droga nel corso della detenzione preventiva, è del tutto inconsistente. Egli afferma che la prima Corte non aveva alcun elemento che le consentisse di ritenere che il teste conoscesse la lingua tedesca al punto da riferire quanto illustrato nella sentenza impugnata; fa valere inoltre che tali dichiarazioni in ordine alla sua consapevolezza non hanno alcun valore, poiché avrebbero potuto essere formulate da chiunque. Infine egli critica il rimprovero di non essere stato in grado di spiegare i motivi per cui il testimone avrebbe mentito, ove si consideri la personalità dello stesso teste descritta nel rapporto medico psichiatrico e in una lettera del Procuratore pubblico. Una volta di più l'ammissibilità del ricorso non è data. Il ricorrente evita in effetti dal confrontarsi con le diffuse motivazioni che hanno spinto la prima Corte a credere al testimone sentito al dibattimento, ritenendo che costui avesse sufficienti conoscenze del tedesco per comprendere il significato delle confidenze fattegli dall'accusato in cella, che questi avesse riportato fatti realmente riferitigli dall'imputato (e non da altri) sia nei verbali davanti alla polizia e al magistrato inquirente (act. 38/8 e act. 36), sia nei manoscritti allegati (act.36), sia sulla busta acclusa a uno di essi (act. 36), sia in occasione del confronto con lo stesso prevenuto (act. 60), escludendo (proprio sulla base del rapporto medico del dott. __________) che questi presentasse patologie tali da influire sulla sua capacità di intendere e di volere (sentenza, consid. 5.5). In sintesi il ricorrente non fa altro che contrapporre il proprio punto di vista a quello della Corte di assise come se si trovasse davanti a un'autorità abilitata a rivedere liberamente anche questioni legate all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove. Come detto, una motivazione del genere è inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio."}