{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-3_2000-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59047&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7ac445d13c0f7c34eee3c1cc3a9730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:16", "Checksum": "fbb1d6ba7c4f59278a84bf956bb49c2e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avergli, per finire, imposto di dimostrare la propria innocenza, comprovando un'involontaria contaminazione del passaporto e del portamonete da parte dei funzionari di dogana e di polizia. Ora, è vero che – a meno di non violare il precetto in dubio pro reo – compete allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo provare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di dottrina). In concreto la Corte di assise non ha però fondato la propria conclusione sul fatto che l'imputato non ha dimostrato la propria tesi. Prima di porsi l'interrogativo evocato dal ricorrente (“Se fossero veramente state le guardie, come si può spiegare che non sono state rinvenute tracce su altri documenti che le stesse guardie, a mente dell'accusato, avevano in mano al momento del fermo?”: pag. 25 in fondo), la prima Corte aveva già chiarito la fattispecie, nel senso che aveva categoricamente escluso – sentiti i funzionari interessati e valutate le loro deposizioni – l'eventualità che le tracce di droga fossero attribuibili a sbadataggine di uno degli agenti preposti ai controlli. Come si è visto, a tale conclusione – non arbitraria – essa è giunta dopo avere accertato che i funzionari che avevano manipolato la droga (peraltro con i guanti) non hanno mai toccato gli oggetti sui quali sono state rinvenute tracce di eroina e che, viceversa, i funzionari che hanno controllato gli effetti personali del ricorrente non hanno avuto contatto con la droga sequestrata. Ciò posto, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare – ciò che non ha fatto – perché il mancato rinvenimento di tracce di eroina sugli altri oggetti sia una circostanza di portata tale da escludere che egli abbia potuto contaminare gli altri oggetti qualora avesse in precedenza toccato effettivamente la droga. I primi giudici non hanno quindi violato il principio in dubio pro reo per non avere accreditato la versione più favorevole al ricorrente, giacché a un apprezzamento oggettivo delle risultanze non sussistevano dubbi insopprimibili al riguardo (DTF 120 citato).\n8. Secondo il ricorrente la prima Corte non poteva nemmeno considerare come serio indizio il nervosismo e l'impazienza di cui egli avrebbe dato prova durante i controlli alla dogana, essendosi essa limitata a far proprie le impressioni dei funzionari di dogana, persone sprovviste di particolari conoscenze psicologiche. L'accertamento della Corte di merito circa un suo nervosismo qualificato, tale da assurgere a ulteriore indizio di colpa, è dunque azzardato e improponibile. Se non che, nella misura in cui il ricorrente fa carico ai primi giudici di essere trascesi in arbitrio per avere accertato che egli ha manifestato nervosismo e impazienza durante le operazioni doganali, il ricorso sfugge a una sostanziata censura di arbitrio e va perciò dichiarato inammissibile. Comunque sia, non si vede perché la Corte di merito avrebbe errato manifestamente fondandosi sulle deposizioni delle guardie di confine. Come risulta dalla sentenza impugnata, esse hanno spiegato il motivo delle loro impressioni, narrando tra l'altro della fretta manifestata dal ricorrente al momento del controllo dei documenti, e dei tentativi da questi messi in atto per distogliere la loro attenzione durante il controllo del veicolo (sentenza, pag. 26). È vero che segni di nervosismo e di impazienza denotati da una persona sottoposta a scrupolosi controlli doganali non hanno di per sé un significato particolare, potendo essere attribuiti, per comune esperienza, alla situazione contingente. Preso a sé stante, senza altri indizi a carico, un riscontro del genere non basterebbe in altri termini per giungere a conclusioni significative, desumendone la consapevolezza di trasportare stupefacenti. Nella fattispecie tuttavia i primi giudici non si sono fondati soltanto sul citato indizio. Non le si può quindi rimproverare loro di avere arbitrariamente ecceduto nel proprio potere di apprezzamento considerando – accanto ad altri riscontri – il modo di comportarsi del ricorrente al momento del controllo doganale, giudicato per lo meno sospetto (sentenza, pag. 25). Decisivo è il quesito di sapere se, valutati complessivamente, gli indizi enunciati nella sentenza consentivano alla Corte di assise di condannarlo per il reato ascrittogli senza cadere in arbitrio.\n9. Al punto 11 del memoriale il ricorrente si diffonde sul terzo indizio a suo carico (sentenza, consid. 5.3), ossia sull'inverosimiglianza (secondo la Corte di assise) di alcuni elementi relativi alla versione dei fatti riferita alla consegna della vettura rimasta in panne a due (serbi) sconosciuti, alle modalità di riconsegna della vettura una volta eseguita la riparazione, al costo concordato per la riparazione medesima, allo stato in cui si trovava il veicolo al momento della riconsegna, al successivo accordo stipulato con i serbi in vista dell'acquisto della Ford a Zurigo da parte di un loro fratello e al prezzo concordato. In quest'ambito il ricorrente nega pure le contraddizioni in cui egli sarebbe incorso riferendo alcuni particolari. Invano si cercherebbe però nel prolisso esposto una qualsiasi censura di arbitrio idonea a fare apparire manifestamente insostenibili le contestate argomentazioni della prima Corte. Una volta di più l'interessato trascende i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio, rimettendo in discussione gli indizi che hanno indotto i primi giudici a ritenere inverosimile il suo racconto come se la Corte di cassazione e di revisione penale fruisse di pieno potere cognitivo e potesse sostituire il proprio apprezzamento a quello delle assise."}