{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-3_2000-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59047&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7ac445d13c0f7c34eee3c1cc3a9730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:16", "Checksum": "fbb1d6ba7c4f59278a84bf956bb49c2e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nA rendere poco credibile il ricorrente su questo punto – sempre stando alla sentenza impugnata – è anche il prezzo che i due sconosciuti gli avrebbero offerto, ossia DM 4'000.– per una vettura che al massimo valeva (secondo l'accusato) DM 3'000/3'500.– e che, nella migliore delle ipotesi, suole essere trasferita nei paesi dell'est per essere venduta e non viceversa (sentenza, pag. 28). Precisato che il ricorrente ha fornito versioni contraddittorie circa la sua provenienza anche al doganieri, la Corte di assise ha considerato sospetta pure la circostanza che uno dei numeri telefonici trovati dalla memoria del cellulare sequestrato al ricorrente e contattato da quest'ultimo, risulta intestato a un certo __________, residente Milano e noto ai servizi antidroga italiani perché censito nei tabulati relativi a un'altra utenza in uso presso tale __________. Orbene, ha soggiunto la prima Corte, il numero telefonico intestato a __________ figura appunto sotto il nome di “__________ ”, ossia di uno dei due serbi incontrati a suo tempo in Italia (sentenza, pag. 29). Infine i primi giudici si sono fondati, ancorché soltanto in via abbondanziale, sulla testimonianza della persona che per due settimane ha occupato con il ricorrente e con un altro detenuto la cella n. _ delle carceri pretoriali di __________; a mente della prima Corte, essa ha riferito in modo credibile che il ricorrente le avrebbe confidato la sua consapevole partecipazione al trasporto della droga, che doveva concludersi a Zurigo (sentenza, pag. 29-35).\nb) Riferendosi al primo indizio (tracce di eroina riscontrate sul passaporto e sul portafoglio), il ricorrente critica l'interrogativo sulla legittimità della domanda posta dalla prima Corte di spiegare perché, fosse vero quanto da egli sostenuto, ossia che la contaminazione sia dovuta alle guardie di confine, come mai soltanto il passaporto e il portafoglio presentavano tracce di sostanza stupefacente, al contrario degli altri suoi documenti ed effetti personali. A suo modo di vedere la prima Corte avrebbe dovuto affrontare il tema diversamente, domandandosi come mai, fosse vero che l'accusato abbia manipolato droga, sono state riscontrate tracce soltanto sul passaporto e sul portafoglio e non su altri oggetti sequestratigli. Un quesito del genere si imponeva non soltanto per logica e per esperienza della vita, ma anche per il fatto che i due doganieri hanno ammesso per finire di non ricordare di avere visto, durante le operazioni di controllo, il portafoglio con gli altri documenti e con il denaro. Tale ammissione risulterebbe inconciliabile con l'affermazione perentoria dei funzionari di non avere contaminato alcunché. Ciò posto, secondo il ricorrente, la conclusione dei primi giudici è senz'altro meno verosimile rispetto a quella più favorevole da lui prospettata, ossia che le tracce di eroina riscontrate dagli inquirenti sono da collegare a un'involontaria contaminazione da parte di un funzionario doganale.\nCosì argomentando il ricorrente non si confronta però con le diffuse motivazioni che hanno indotto la prima Corte a escludere che le tracce di eroina sul noto documento di legittimazione e sul portafoglio siano attribuibili alle guardie di confine. Ritenendo del tutto credibili le versioni fornite dai quattro funzionari doganali presenti al momento dei fatti, la prima Corte ha per finire accertato – dopo averli anche sentiti al pubblico dibattimento – che chi ha controllato i documenti e il portamonete non ha mai manipolato o toccato la droga durante i controlli e che chi ha manipolato l'eroina non ha a sua volta toccato gli oggetti sui quali sono state rinvenute tracce di stupefacente. Le due guardie di confine (__________e __________) che hanno estratto l'eroina dal nascondiglio – ha continuato la Corte di merito – hanno sempre lavorato con guanti speciali, secondo le direttive, e non hanno mai toccato i documenti, il portafoglio né il denaro depositati in un altro locale del garage. A loro volta le guardie che hanno controllato i documenti e il portafoglio (segnatamente l'appuntato __________) non hanno mai avuto la droga tra le mani (sentenza, pag. 25; cfr. anche i dettagliati accertamenti riportati nel consid. 3.2 della sentenza impugnata). Seguendo la prassi, il pacco di eroina rinvenuto la sera del 20 ottobre 1998 è stato depositato in una scatola separata dagli altri oggetti sequestrati; i soldi, i documenti, il portafoglio e il passaporto sono stati messi invece in una busta e consegnati la stessa sera al commissario __________ (sentenza, pag. 17).\nAnziché spiegare perché tali riscontri non bastavano manifestamente alla Corte per escludere che le tracce di droga riscontrate dagli inquirenti potessero essere attribuite a disattenzione di terzi, il ricorrente si pone interrogativi sul modo con cui la Corte ha affrontato la fattispecie e prospetta un diverso svolgimento dei fatti. Argomenti del genere sono però inidonei a sostanziare censure di arbitrio. Certo, come si fa notare nel ricorso, la guardia __________ ha detto di non avere visto il portamonete quando ha notato i documenti e i soldi dell'accusato depositati sul tavolo del garage (sentenza, pag. 14 con riferimento ad act. 38/11). Ciò non è sufficiente tuttavia per stravolgere la conclusione alla quale è giunta la Corte di assise dopo avere sentito al dibattimento i funzionari doganali e avere accertato che i controlli erano avvenuti in modo tale da escludere l'ipotesi prospettata nel gravame."}