{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-3_2000-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59047&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7ac445d13c0f7c34eee3c1cc3a9730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:16", "Checksum": "fbb1d6ba7c4f59278a84bf956bb49c2e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Il ricorrente assevera che il procedimento a suo carico ha natura indiziaria nella misura in cui riguarda l'aspetto soggettivo, ossia la sua consapevolezza di trasportare stupefacenti, e che egli ha sempre dichiarato di non avere saputo della droga nascosta nel serbatoio della Ford “Sierra”. Ciò nonostante, fondandosi su indizi inconsistenti la prima Corte non gli ha creduto, ritenendo che egli fosse consapevole di trasportare droga. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove (DTF 121 IV 92 consid. 2b con rinvii). L'accertamento operato al riguardo dalla Corte di assise può pertanto essere censurato, come si è visto, solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (consid. 1).\na) I primi giudici hanno maturato il convincimento che il ricorrente sapesse della droga occultata nell'automobile fondandosi su indizi. Essi hanno evocato anzitutto le tracce di eroina trovate sul passaporto e sul portafoglio dell'imputato, desumendone che prima del trasporto l'interessato doveva avere toccato l'eroina, manipolandola senza prendere le precauzioni adottate invece dai doganieri. D'altro lato essi hanno escluso che tali tracce potessero essere attribuite – sosteneva il ricorrente – a inavvertenza delle persone che hanno controllato i suoi documenti e il suo portafoglio, rispettivamente dagli agenti entrati in contatto con la droga (sentenza, pag. 25). Come ulteriore indizio essi hanno considerato il comportamento del ricorrente al momento del controllo doganale. Già al controllo dei documenti infatti egli si era dimostrato impaziente, chiedendo insistentemente dove poter acquistare la vignetta autostradale e pretendendo di recarsi in ufficio senza il consenso del funzionario. Inoltre egli aveva tentato anche di distrarre la guardia di confine preposta al controllo del veicolo con frasi inutili. Infine, al momento in cui è stato individuato il nascondiglio della droga, egli ha obiettato in tedesco di non sapere nulla. Tale comportamento sospetto risulterebbe pure – stando sempre alla sentenza impugnata – dal rapporto delle guardie di confine del 22 ottobre 1998 (sentenza, pag. 26).\nQuale ulteriore indizio la prima Corte ha considerato la scarsa credibilità dell'imputato. Anzitutto essa ha ritenuto insostenibile che in seguito al guasto del 5 agosto 1998 costui abbia consegnato la Ford affidatagli per la vendita a due sconosciuti, senza ottenere un recapito preciso se non un numero di cellulare, presso il quale egli avrebbe dovuto annunciarsi con la parola d'ordine “__________ ”. La Corte ha rilevato che in un primo momento l'accusato aveva persino sostenuto di non avere il numero di telefono e di essersi accontentato del fatto che costoro lo avrebbero chiamato per telefono una volta riparata l'automobile (sentenza, pag. 26 e 27). Premesso che il ricorrente ha mentito sostenendo di avere pagato DM 800.– (anziché Lit. 165'000) per il trasporto della vettura con il soccorso stradale, la prima Corte si è soffermata su alcune contraddizioni e incongruenze nelle svariate versioni fornite dal ricorrente, sottolineando che lo stato pietoso in cui si trovava l'abitacolo della vettura contrasta con quanto aveva dichiarato l'accusato agli inquirenti e al dibattimento, ossia di avere riscontrato il buono stato del veicolo al momento della presa in consegna da parte dei due serbi presso il confine di Trieste. In realtà – hanno soggiunto i primi giudici – il ricorrente non poteva non accorgersi che la vettura era stata manipolata all'interno e all'esterno.\nAlla Corte di assise è inoltre apparso strano l'interessamento dei serbi, dei quali l'accusato ha saputo indicare soltanto il loro nome di battesimo, giudicando singolare che nell'agosto del 1998 costoro abbiano accompagnato con la loro automobile il ricorrente da __________, nel Friuli, fino a una stazione presso Milano percorrendo un tragitto di due ore e che, consegnata la Ford “Sierra” il 20 ottobre 1998, costoro si siano diretti con l'imputato fino a un autogrill vicino a Milano per recuperare la loro vettura e per scortarlo fino al confine con la Svizzera, talvolta seguendolo, talvolta precedendolo. Un comportamento del genere avrebbe dovuto insospettire l'accusato (sentenza, pag. 27), non essendo logico sostenere che due persone possano consegnare a uno sconosciuto una vettura nella quale è occultata droga e consentirgli di viaggiare da solo senza una meta precisa e senza prendere precauzioni. La Corte di assise ha poi richiamato la circostanza che tra gli oggetti e i biglietti sequestrati all'imputato vi era un documento che descrive il tragitto __________ e le direttive ricevute da coloro che gli avevano consegnato il veicolo con la droga da trasportare (sentenza, pag. 28). A sfavore del prevenuto essa ha altresì considerato l'inverosimiglianza della versione secondo cui l'imputato avrebbe deciso in seguito – su richiesta dei due sconosciuti – di recarsi a Zurigo per vendere la Ford a uno dei loro fratelli. il prevenuto non soltanto non ha saputo fornire indicazioni per individuare la persona che avrebbe dovuto incontrare a Zurigo, ma ha pure modificato in aula la sua versione, pretendendo per la prima volta che egli avrebbe dovuto telefonare ai serbi una volta raggiunta quella città, anziché, come addotto precedentemente, attendere alla stazione che l'acquirente si facesse vivo."}