{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-3_2000-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59047&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7ac445d13c0f7c34eee3c1cc3a9730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:16", "Checksum": "fbb1d6ba7c4f59278a84bf956bb49c2e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n4. Il ricorrente afferma che l'accertamento della Corte di merito, secondo cui al dibattimento egli ha modificato la propria versione circa l'incontro previsto a Zurigo con il fratello di uno dei serbi interessati all'acquisto della Ford “Sierra”, è irrito. A suo parere manca infatti una verbalizzazione ai sensi dell'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP che attesti la pretesa modifica e che consenta di verificare quanto accertato dai primi giudici. Prevale perciò la versione predibattimentale, contestando egli quella riportata nella sentenza impugnata. Su questo punto il ricorso è provvisto di buon diritto. Secondo la Corte di assise, il ricorrente avrebbe riferito dell'incontro in modo contraddittorio, prima asserendo in un verbale de 21 ottobre 1998 (act. 38/2) che il presunto acquirente lo avrebbe interpellato alla stazione di Zurigo per prendere in consegna l'automobile, e poi sostenendo al dibattimento che egli avrebbe dovuto telefonare ai due serbi una volta giunto a Zurigo per spiegare loro dove si trovava (sentenza, pag. 21). Di tale modifica – invero di poco conto – il verbale del processo non fa però menzione, nonostante l'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP disponga di verbalizzare le risposte dell'accusato che modificano quanto dichiarato in istruttoria. All'accusato non deve pertanto derivare pregiudizio dal fatto di avere cambiato versione al dibattimento. Ciò non comporta però l'accoglimento del gravame. Perché una sentenza incorra nell'annullamento non basta in effetti che siano arbitrari i motivi. Occorre che sia arbitrario anche il risultato (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 II 130 consid. 2a, 122 I 253 consid. 6c, 61 consid. 3a, 120 Ia 369 consid. 5a). Come si vedrà in appresso, ciò non è il caso (consid. 12). Anche prescindendo dal contestato accertamento, nel suo risultato la sentenza impugnata non trascende infatti nell'arbitrio.\n5. Il ricorrente critica il giudizio di assise nella misura in cui questo ravvisa contraddizioni nelle dichiarazioni da egli rese ai doganieri il 20 ottobre 1998, giorno del controllo in dogana. Avere prima dichiarato di giungere dalla Bulgaria e poi di provenire da Milano, luogo in cui si era recato per incontrare conoscenti a scopo di affari non costituisce in effetti – a suo modo di vedere – una contraddizione o un indizio rilevante nella prospettiva del giudizio di colpevolezza. Egli soggiunge che dai primi verbali dei funzionari doganali risulta inequivocabilmente come egli abbia subito dichiarato senza contraddizioni di arrivare dalla Bulgaria. La censura è inconsistente. A prescindere dalla mancanza di una sostanziata censura di arbitrio, il ricorrente trascura che nel rapporto del 22 ottobre 1998 (act. 38/37) il funzionario doganale __________ ha precisato che in un primo momento l'interessato aveva detto di provenire dalla Bulgaria e solo in seguito – durante il controllo del veicolo – ha soggiunto di essere stato a Milano da conoscenti, per visita e per affari, anche per acquistare macchine destinate alla produzione di ghiaccio per conto del suocero che vive in Germania (sentenza, pag. 22). Considerando quest'ultima versione contrastare con quanto sentito in un primo momento da entrambi i funzionari che avevano controllato il veicolo (act. 38/9 e act. 38/11) e manifestando per questo motivo ulteriori dubbi sulla credibilità del ricorrente (sentenza, pag. 22, 28 e 29), la Corte di assise non ha errato manifestamente. A ben vedere più che sulle citate versioni contraddittorie, i primi giudici hanno posto attenzione alla circostanza che durante l'istruttoria dibattimentale è risultato come il suocero del ricorrente fosse deceduto da tempo; invitato a spiegare le sue affermazioni (acquisto di apparecchi frigoriferi per il suocero), l'imputato non è stato in grado di dare giustificazioni (sentenza, pag. 22). Perché sarebbe arbitrario intravedere in ciò una contraddizione il ricorrente non spiega.\n6. Il ricorrente si sofferma sulle dichiarazioni che secondo la Corte di assise il testimone __________ (proprietario della Ford “Sierra”) avrebbe rilasciato al pubblico dibattimento, come pure sulla (nuova) versione che egli sarebbe stato costretto a fornire ai giudici dopo essere stato smentito da quel teste circa le affermazioni fatte al Procuratore pubblico (act. 23), stando alle quali egli non aveva avvertito il proprietario del guasto sopraggiunto l'8 agosto 1998 e non aveva chiesto l'autorizzazione di vendere il veicolo. Anche in tal caso – soggiunge il ricorrente – il protocollo del dibattimento non riporta né la testimonianza di __________ né la pretesa (nuova) versione dei fatti che egli avrebbe prospettato a seguito delle rivelazioni del teste, sicché l'accertamento sarebbe irrito e insussistente. La censura è provvista di buon diritto. Ancora una volta infatti il verbale del processo è infatti silente, nonostante il teste __________ sia stato sentito per la prima volta in aula e nonostante l'imputato abbia modificato la propria versione predibattimentale (art. 255 cpv. 3 lett. b CPP). Certo, almeno la verbalizzazione della testimonianza avrebbe potuto essere chiesta dall'accusato (art. 255 cpv. 3 lett. c CPP), ma ciò non sarebbe bastato – comunque sia – a chiarire se costui si fosse adeguato alla nuova versione oppure no. Inoltre nel verbale del 26 ottobre 1998 (act. 38/ 3) il ricorrente aveva dichiarato che __________ gli aveva lasciato l'automobile proprio con l'incarico di venderla (sentenza, pag. 17/18) e su questo punto egli non è stato smentito al dibattimento. Sia come sia, già si è detto che una sentenza può essere annullata soltanto ove risulti arbitraria non soltanto nei motivi, ma anche nel suo esito. Come si vedrà ancora, ciò non è il caso nella fattispecie (consid. 12)."}