{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-3_2000-05-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59047&nX40_KEY=4933333&nTrefferzeile=9&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3d7ac445d13c0f7c34eee3c1cc3a9730"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.3"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:40:16", "Checksum": "fbb1d6ba7c4f59278a84bf956bb49c2e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 24.05.2000 17.2000.3\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Il ricorrente lamenta anzitutto l'assenza, nel codice di procedura penale ticinese dell'appello, ossia di un rimedio di diritto ordinario che abiliti l'autorità ricorsuale a rivedere con pieno potere cognitivo anche la valutazione delle prove alla base della condanna. Egli asserisce che la Corte di cassazione e di revisione penale non è un'istanza giurisdizionale superiore conforme all'art. 2 del protocollo n. 7 CEDU, dato che essa esamina l'accertamento dei fatti unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio e non, per l'appunto, con pieno potere cognitivo. La censura è infondata. Il Tribunale federale ha già avuto modo di ricordare che, secondo l'art. 2 cpv. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU, chiunque sia dichiarato colpevole di un'infrazione penale ha diritto di sottoporre a un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa e la condanna. L'esercizio di questo diritto e le condizioni alle quali esso può essere esercitato sono stabiliti dalle singole leggi nazionali. Al proposito la norma lascia agli Stati contraenti ampio potere nell'elaborazione dei rimedi giuridici, segnatamente delle condizioni per il loro esercizio (DTF 124 I 94 consid. 2a con riferimenti). Contrariamente a quanto opina il ricorrente, la norma in discussione non esige che l'autorità superiore sia dotata di pieno potere d'esame in fatto e in diritto; un controllo sotto il profilo del mero diritto come quello previsto dal codice di procedura penale ticinese – art. 288 CPP in vigore dal 1° gennaio 1996 – è sufficiente (loc. cit.). Ciò posto, nella misura in cui il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata per pretesa violazione dell'art. 2 cpv. 1 del protocollo n. 7 alla CEDU e dell'art. 6 CEDU, il ricorso va disatteso. Anzi, l'art. 288 cpv. 1 lett. c CPP è conforme anche all'art. 14 cpv. 5 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II), secondo cui ogni individuo condannato per un reato ha diritto di ottenere che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità alla legge (DTF 124 I 94 consid. 2b; CCRP, sentenza del 7 ottobre 1998 in re W., consid. 26).\n3. Il ricorrente assume che le prime 22 pagine della sentenza impugnata riportano un insieme di elementi, in parte del tutto errati, che mirano a descriverlo in modo negativo, se non a individuare contraddizioni inesistenti che si ancorano a dettagli non suscettibili di influire sulla sua credibilità. Ancorché esposta abbondanzialmente – egli assevera – tale immagine negativa ha influito sul giudizio di colpevolezza. A suo avviso, in particolare, non vi erano motivi per dubitare della forza e della serietà del suo legame matrimoniale, né è vero che egli si è notificato in Germania – dove vive – con le generalità di “__________ ”, cognome della moglie acquisito con il matrimonio, né è data alcuna dimostrazione dell'esistenza e del rispetto di “direttive specifiche” da parte dei funzionari doganali al momento in cui sono stati controllati i suoi effetti personali, né si può affermare – contrariamente ai primi giudici – che l'uso di guanti di gomma da parte dei doganieri si sia rivelato utile al punto da escludere la contaminazione del passaporto o del portafoglio ove questi fossero stati inavvertitamente toccati dall'uno o dall'altro funzionario doganale. In realtà la doglianza è inammissibile. Invano si cercherebbe nel ricorso, per vero, una qualsiasi censura di arbitrio (termine del resto neppure evocato). Il ricorrente si limita a contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo, ma non si confronta con le argomentazioni che hanno indotto i primi giudici a valutare le risultanze istruttorie in modo diverso, credendo alla versione dei funzionari di dogana (rivelatasi importante ai fini della condanna), secondo cui era da escludere che le tracce di eroina rinvenute sul passaporto e sul portafoglio dell'imputato potessero dipendere dal loro comportamento durante il controllo (sentenza, consid. 3.2).\nIl ricorrente si sofferma poi su talune contraddizioni e incongruenze in cui egli – secondo la Corte delle assise criminali – è incorso indicando il luogo di provenienza quando il 5 agosto 1998 la sua vettura ha avuto un guasto presso __________ nel Friuli, come pure descrivendo il comportamento dei due serbi incaricati della riparazione durante l'ultimo tratto di autostrada da __________ a __________ e nello spiegare come costoro gli hanno comunicato l'avvenuta riparazione, con particolare riferimento al momento in cui egli avrebbe avuto conoscenza del loro numero di telefono. Anche in proposito tuttavia il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio, ma si limita solo a precisare o a chiarire taluni aspetti. Con ciò egli trascura il potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale chiamata a statuire su un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Certo, non è del tutto chiaro se, il giorno in cui ha chiamato il soccorso stradale presso __________, l'imputato provenisse direttamente dalla Bulgaria, poiché i numerosi timbri figuranti disordinatamente sul passaporto (sentenza, pag. 18/19) non sono di grande aiuto. Da dove egli sia partito e transitato il 5 agosto 1998 è però, sia come sia, di poca importanza. Come si vedrà in appresso, difatti, la Corte di assise non ha fondato il giudizio di colpevolezza su tale particolare."}