Gli oneri processuali di prima sede, connessi ai reati più gravi, seguono la soccombenza pressoché integrale dello Stato (art. 9 cpv. 3 e 4 CPP). Per quanto riguarda il giudizio di seconda sede, gli oneri sono posti a carico del ricorrente nella proporzione di un ventesimo e a carico dello Stato per il resto (art. 15 cpv. 1 CPP). Al ricorrente va inoltre riconosciuta un'indennità di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili ridotte per il ricorso per cassazione. Quanto alle ripetibili per il patrocinio di prima sede, in mancanza di riscontri che ne consentano la quantificazione il ricorrente è rinviato alla procedura degli art. 317 segg. CPP. Per questi motivi, visto sulle spese l'art. 39 lett.