Tenuto conto delle circostanze specifiche, favorevoli (incensuratezza) e sfavorevoli al prevenuto (mancanza di pentimento) si giustifica una condanna al pagamento di una multa di fr. 200.–. Con l'assoluzione dai i reati più gravi cadono le pretese della parte lesa (art. 272 CPP), che va rinviata al foro civile per eventuali pretese connesse al reato di vie di fatto (art. 276 cpv. 1 CPP). Considerato inoltre che si tratta di una pena pecuniaria conseguente a una contravvenzione, si deve prescindere dal provvedimento dell'espulsione (art. 55 cpv. 1 CPP). 21. Gli oneri processuali di prima sede, connessi ai reati più gravi, seguono la soccombenza pressoché integrale dello Stato (art. 9 cpv.