Per quanto riguarda invece le altre vie di fatto, la condanna risulta ancora una volta fondata su un arbitrario accertamento dei fatti e su un'arbitraria valutazione delle prove. Non essendo possibile, come si è illustrato, accertare i fatti dell'11-12 ottobre 1999 così come figurano nella denuncia della vittima, nemmeno può entrare in considerazione l'ipotesi di un sequestro di persona, accantonato dai primi giudici perché considerato “assorbito” dal reato di violenza carnale (sentenza, pag. 42). Gli elementi raccolti non bastano in effetti per concludere che il ricorrente abbia privato la vittima della libertà chiudendo a chiave la camera da letto, come la denunciante ha preteso. 20.