In mancanza di sufficienti riscontri oggettivi, cade anche l'accusa di ripetuta minaccia. Rimane invece l'imputazione per vie di fatto conseguente all'accaduto del 26 ottobre 1999, i sanitari del Pronto soccorso avendo constatato subito dopo la colluttazione le escoriazioni descritte nel certificato medico agli atti. D'altro canto su questo punto il ricorrente nemmeno insiste nelle contestazioni (memoriale, pag. 25). Per quanto riguarda invece le altre vie di fatto, la condanna risulta ancora una volta fondata su un arbitrario accertamento dei fatti e su un'arbitraria valutazione delle prove.