Come la prima Corte non poteva seriamente affermare che il rifiuto di essere messo alla porta da parte dell'imputato indiziasse precedenti violenze carnali. 19. Ne segue che in applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP il ricorrente dev'essere prosciolto dall'accusa di ripetuta violenza carnale. Dopo quanto si รจ visto, infatti, un rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio su questa imputazione si rivelerebbe d'acchito infruttuoso, non intravedendosi quali elementi potrebbero portare in un nuovo processo a una conclusione diversa. In mancanza di sufficienti riscontri oggettivi, cade anche l'accusa di ripetuta minaccia.