Di fronte ad accuse tanto gravi la prima Corte non poteva limitarsi, senza cadere in arbitrio, ad accertare i fatti richiamando l'opinione di un collega di lavoro della denunciante su episodi anteriori alle pretese violenze, come il fatto che la donna era diventata più stanca e sciupata (sentenza, pag. 28). Ben altro occorreva per valutare la credibilità di una denuncia simile o, quanto meno, occorreva far capo alla stessa severità usata per valutare la credibilità dell'imputato. Palesemente unilaterale, la sentenza impugnata si sospinge un una chiara disparità di trattamento, al punto da risultare manifestamente iniqua.