Tutto ciò suscita ulteriori perplessità. 16. A parere del ricorrente la versione della denunciante sull'accaduto dell'11-12 ottobre 1999 è poco credibile, la congiunzione carnale non essendo potuta avvenire come essa pretende. In effetti non si comprende come il ricorrente avrebbe consumato il primo atto di violenza carnale se ha costretto la donna “a incrociare le gambe” (sentenza, pag. 37). Considerato che in seguito il ricorrente avrebbe slegato la vittima prima di abusare nuovamente di lei, il problema può rimanere irrisolto.