Nel consid. 4 già si è visto tuttavia che tale accorgimento connota se mai un indizio sull'intenzione della parte civile di interrompere la relazione sentimentale con il prevenuto; non basta invece a costituire, a meno di trascendere in arbitrio, una prova delle pretese violenze carnali. Il ricorrente fa inoltre carico alla Corte di avere trascurato che, come ha ammesso la denunciante all'interrogatorio del 30 dicembre 1999, in casa entrambi erano soliti indossare training e pantofole, onde l'impossibilità che la sera dell'11 ottobre 1999 la denunciante si sia vista strappare pantaloni di velluto.