La prima Corte ha rilevato al riguardo che i noti dolori agli arti non erano da ascrivere alla patologia di cui soffriva la vittima, che lavorava spesso in piedi, ma a fattori esterni (sentenza, pag. 28). Che la denunciante non avesse confidato ai colleghi di lavoro le vere cause del male, secondo i giudici del merito, è riconducibile al fatto che nel frattempo essa aveva perdonato il ricorrente. Anzi, negando le autentiche origini del male, l'imputato avrebbe reiterato nel suo contegno inaffidabile (sentenza, pag. 28). Ciò è manifestamente insostenibile. L'asserzione della prima Corte, in effetti, non trova alcun conforto agli atti, nemmeno nella deposizione del dott. ___________ (act.