Ulteriormente inammissibile è il ricorso – ancora una volta appellatorio – in merito alla testimonianza Campana, in particolare sulla sua rilevanza ai fini del giudizio di colpevolezza (si veda anche il consid. 12). 14. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non può essere condivisa neppure ove considera come indizio a favore della credibilità della vittima la dolenzia alle gambe lamentata dopo la pretesa violenza dell'11-12 ottobre 1999. La critica è fondata. La prima Corte ha rilevato al riguardo che i noti dolori agli arti non erano da ascrivere alla patologia di cui soffriva la vittima, che lavorava spesso in piedi, ma a fattori esterni (sentenza, pag. 28).