Puramente appellatorio, in proposito il ricorso non contiene alcuna sostanziata censura di arbitrio e va dichiarato inammissibile. Inammissibile il gravame si rivela anche nella misura in cui il ricorrente contesta che la decisione della donna di lasciarlo risalirebbe al settembre del 1999, dato che essa non è mai stata precisa al riguardo. Ancora una volta il ricorrente si limita infatti a precisare lo svolgimento dei fatti, senza dimostrare alcun arbitrio. Ulteriormente inammissibile è il ricorso – ancora una volta appellatorio – in merito alla testimonianza Campana, in particolare sulla sua rilevanza ai fini del giudizio di colpevolezza (si veda anche il consid.