Non si trattava dei soliti dolori di cui la donna di tanto in tanto soffriva, come sostiene il ricorrente, ma di qualche cosa di grave, attribuibile unicamente a un causa esterna. L'imputato – ha soggiunto la prima Corte – non ha peraltro saputo fornire alcuna ragione plausibile che mettesse in dubbio la credibilità della vittima (sentenza, pag. 28). Anche se solo più avanti, il ricorrente contesta qualsiasi relazione tra i dolori alle gambe della denunciante e un suo comportamento. Rileva che all'interrogatorio del 30 marzo 2000 il dott.