Mal si capisce perché le contraddizioni dell'imputato siano state sistematicamente valutate come indizi di inaffidabilità (senza nemmeno chiedersi se, in fin dei conti, esse abbiano attinenza con la fattispecie a giudizio), e perché invece le contraddizioni della querelante dovessero trovare sistematica giustificazione (sentenza, pag. 26). Il problema è di sapere, nelle condizioni descritte, se la prima Corte abbia valutato la credibilità delle parti cadendo in un'arbitraria disparità di trattamento. Va ricordato che una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (sopra, consid. 1 in fine). Sulla questione si tornerà oltre.