Il provvedimento adottato dalla vittima per impedire l'accesso del ricorrente nel suo appartamento e il diverbio del 26 ottobre 1996 potevano, in altri termini, confortare una situazione di conflitto tra i soggetti conseguente alla decisione della donna di separarsi: non potevano però far presumere che a monte di tale situazione vi fossero i gravi abusi sessuali oggetto della denuncia. Per spingersi sino a tanto, la prima Corte avrebbe dovuto fornire altre e ben più serie ragioni. Ciò che essa non ha fatto, come si vedrà in appresso. 5. Il ricorrente si sofferma sul suo stato civile, rilevando di avere detto chiaramente che sua moglie ha chiesto il divorzio nel paese di origine.