Da solo l'argomento non è decisivo. Più che ricordare il periodo di convivenza, il ricorrente avrebbe dovuto far valere che le circostanze riportate nella sentenza impugnata – sostituzione del cilindro da parte della vittima e conseguente sua decisa reazione la sera del 26 ottobre 1999 – non potevano spingere i primi giudici a trarre significative conclusioni sui reati più gravi (ripetuta violenza carnale). Il provvedimento adottato dalla vittima per impedire l'accesso del ricorrente nel suo appartamento e il diverbio del 26 ottobre 1996 potevano, in altri termini, confortare una situazione di conflitto tra i soggetti conseguente alla decisione della donna di separarsi: