{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n18. Volendo riesaminare equanimemente gli atti del processo, l'esito cui è giunta la Corte non può essere confermato. Il cambiamento di umore denotato dalla vittima prima dell'11 ottobre 1999 poteva se mai indiziare una convivenza viepiù difficile e sofferta, ma non crimini di violenza carnale. Nemmeno cumulato alla dolenzia alle gambe manifestata dalla denunciante nei giorni successivi al 12 ottobre 1999, alla luce in particolare dei certificati medici agli atti e della deposizione del dott. ___________, che ha visitato la denunciante il 15 ottobre 1999 (sentenza, pag. 28). Quanto poi ha riferito la testimone ___________ sui fatti del 9 ottobre 1999 (sentenza, pag. 28) costituisce tutt'al più un elemento a discarico del ricorrente, dalla testimonianza evincendosi che la denunciante non era solita subire in silenzio, senza neppure lamentarsi in maniera percettibile. Il richiamo alla sostituzione della serratura all'entrata dell'appartamento prova – come detto – che la donna era intenzionata a lasciare il prevenuto, ma nulla più. Che, per finire, l'imputato abbia negato l'evidenza sul suo comportamento tenuto la sera del 26 ottobre 1999 può influire negativamente nel commisurare la pena di vie di fatto che ne è derivato. Non poteva seriamente spingere la prima Corte, però, ad affermare che tale era finanche la circostanza più gravemente indiziante (sentenza, pag. 31). Come la prima Corte non poteva seriamente affermare che il rifiuto di essere messo alla porta da parte dell'imputato indiziasse precedenti violenze carnali.\n19. Ne segue che in applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP il ricorrente dev'essere prosciolto dall'accusa di ripetuta violenza carnale. Dopo quanto si è visto, infatti, un rinvio degli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio su questa imputazione si rivelerebbe d'acchito infruttuoso, non intravedendosi quali elementi potrebbero portare in un nuovo processo a una conclusione diversa. In mancanza di sufficienti riscontri oggettivi, cade anche l'accusa di ripetuta minaccia. Rimane invece l'imputazione per vie di fatto conseguente all'accaduto del 26 ottobre 1999, i sanitari del Pronto soccorso avendo constatato subito dopo la colluttazione le escoriazioni descritte nel certificato medico agli atti. D'altro canto su questo punto il ricorrente nemmeno insiste nelle contestazioni (memoriale, pag. 25). Per quanto riguarda invece le altre vie di fatto, la condanna risulta ancora una volta fondata su un arbitrario accertamento dei fatti e su un'arbitraria valutazione delle prove. Non essendo possibile, come si è illustrato, accertare i fatti dell'11-12 ottobre 1999 così come figurano nella denuncia della vittima, nemmeno può entrare in considerazione l'ipotesi di un sequestro di persona, accantonato dai primi giudici perché considerato “assorbito” dal reato di violenza carnale (sentenza, pag. 42). Gli elementi raccolti non bastano in effetti per concludere che il ricorrente abbia privato la vittima della libertà chiudendo a chiave la camera da letto, come la denunciante ha preteso.\n20. Quanto alla pena da infliggere per il reato di vie di fatto conseguentemente all'accaduto della sera del 26 ottobre 1999, giova ricordare che l'art. 126 cpv. 1 CP prevede l'arresto o la multa. Tenuto conto delle circostanze specifiche, favorevoli (incensuratezza) e sfavorevoli al prevenuto (mancanza di pentimento) si giustifica una condanna al pagamento di una multa di fr. 200.–. Con l'assoluzione dai i reati più gravi cadono le pretese della parte lesa (art. 272 CPP), che va rinviata al foro civile per eventuali pretese connesse al reato di vie di fatto (art. 276 cpv. 1 CPP). Considerato inoltre che si tratta di una pena pecuniaria conseguente a una contravvenzione, si deve prescindere dal provvedimento dell'espulsione (art. 55 cpv. 1 CPP).\n21. Gli oneri processuali di prima sede, connessi ai reati più gravi, seguono la soccombenza pressoché integrale dello Stato (art. 9 cpv. 3 e 4 CPP). Per quanto riguarda il giudizio di seconda sede, gli oneri sono posti a carico del ricorrente nella proporzione di un ventesimo e a carico dello Stato per il resto (art. 15 cpv. 1 CPP). Al ricorrente va inoltre riconosciuta un'indennità di fr. 2'000.– a titolo di ripetibili ridotte per il ricorso per cassazione. Quanto alle ripetibili per il patrocinio di prima sede, in mancanza di riscontri che ne consentano la quantificazione il ricorrente è rinviato alla procedura degli art. 317 segg. CPP.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è cosi riformata:\n1. ___________ è riconosciuto autore colpevole di vie di fatto commesse la sera del 26 ottobre 1999.\n2. Per il resto ___________ è prosciolto dalle accuse di ripetuta violenza carnale, di sequestro di persona, di ripetuta minaccia e di ripetute vie di fatto.\n3. In applicazione della pena, ___________ è condannato al pagamento di una multa di fr. 200.–.\n4. La condanna sarà iscritta nel casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno se l'imputato avrà tenuto buona condotta (art. 49 n. 4 CP). La multa dovrà essere pagata entro tre mesi e in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 n. 3 CP).\n5. La parte lesa è rinviata a far valere le sue pretese davanti al foro civile.\n6. La tassa di giustizia di fr. 4'500.– e le spese processuali sono poste a carico dello Stato.\n2. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 1'900.–\nb) spese fr. 100.–\nfr. 2'000.–\nsono posti per 1/20 a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 2'000.– per ripetibili ridotte.\n3. Intimazione a:\n– ___________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;\n– avv. __________;"}