{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n16. A parere del ricorrente la versione della denunciante sull'accaduto dell'11-12 ottobre 1999 è poco credibile, la congiunzione carnale non essendo potuta avvenire come essa pretende. In effetti non si comprende come il ricorrente avrebbe consumato il primo atto di violenza carnale se ha costretto la donna “a incrociare le gambe” (sentenza, pag. 37). Considerato che in seguito il ricorrente avrebbe slegato la vittima prima di abusare nuovamente di lei, il problema può rimanere irrisolto. Se però ci si domanda come mai una donna vittima di orribile violenza non sia stata in grado di indicare al ginecologo la data del crimine, si torna a quanto esposto al consid. 11. Anche quando rimprovera ai primi giudici di avere conferito peso soverchio al fatto che egli ha dato indicazioni imprecise sulla sorte del suo passaporto, il ricorrente muove una doglianza fondata. Certo, al dibattimento egli si è contraddetto quando è stato chiamato a spiegare come mai il 17 giugno 1998 egli abbia mostrato alla frontiera un passaporto che, stando a sue stesse dichiarazioni, doveva essere nelle mani di un passatore (sentenza, pag. 7). Inoltre egli ha mentito quando in aula ha cercato di convincere la Corte che stava divorziando dalla moglie. Ciò dimostra la scarsa sincerità del soggetto, ma non basta a trarre significative conclusioni di colpevolezza su fatti ben più gravi, come le violenze carnali denunciate dalla parte civile. Nella misura infine in cui il ricorrente insiste sul fatto che il dolore alle gambe della donna già sussisteva prima dell'11-12 ottobre 1999, si è spiegato poc'anzi che, salvo cadere in arbitrio, la prima Corte non poteva trarre significative conclusioni dalle condizioni fisiche in cui si trovava la vittima nei giorni successivi al 12 ottobre 1999 (consid. 14).\n17. Se ne conclude, in ultima analisi, che la condanna per ripetuta violenza carnale pronunciata dalla Corte delle assise criminali a carico del ricorrente poggia su un arbitrario accertamento dei fatti e su un'arbitraria valutazione delle prove. L'indizio principale sul quale la Corte ha fondato il proprio convincimento di colpevolezza, ossia la credibilità della vittima, trova insufficiente conferma nelle risultanze del processo. Si ricordi che nel descrivere i fatti la denunciante è caduta in imprecisioni e incongruenze di non poco conto, non attribuibili semplicemente al precario stato psicologico in cui essa, secondo la Corte di merito, si trovava. A tre riprese, benché ormai libera da pressioni, condizionamenti, paure e sentimenti di vergogna (visita medica la mattina del 27 ottobre 1999, visita ginecologica dell'indomani pomeriggio, denuncia scritta di quello stesso giorno), essa non ha saputo indicare con chiarezza il giorno in cui sarebbe stata seviziata, pur avendo dichiarato che non avrebbe mai dimenticato gli abusi e che mai avrebbe perdonato il convivente. Né essa ha saputo spiegare perché, rimasta in balia di un violentatore per sette ore, essa abbia poi inopinatamente perdonato costui. A dire il vero neppure si capisce perché, a dispetto delle inaudite violenze subite (che non trovano precedenti nella giurisprudenza cantonale), delle umiliazioni e addirittura di un'interruzione di gravidanza impostale dall'imputato, sposato con tre figlie, essa abbia deciso di continuare la convivenza. Di fronte ad accuse tanto gravi la prima Corte non poteva limitarsi, senza cadere in arbitrio, ad accertare i fatti richiamando l'opinione di un collega di lavoro della denunciante su episodi anteriori alle pretese violenze, come il fatto che la donna era diventata più stanca e sciupata (sentenza, pag. 28). Ben altro occorreva per valutare la credibilità di una denuncia simile o, quanto meno, occorreva far capo alla stessa severità usata per valutare la credibilità dell'imputato. Palesemente unilaterale, la sentenza impugnata si sospinge un una chiara disparità di trattamento, al punto da risultare manifestamente iniqua.\nD'altro canto ulteriori episodi, ricordati dal ricorrente nel corso del dibattimento davanti a questa Corte, avrebbero dovuto spingere la prima Corte a valutare con prudenza la versione dei fatti della vittima. In aula essa aveva riferito ai primi giudici, invero, di non aver potuto conferire liberamente con il dott. ___________ durante la visita del 15 ottobre 1999 (trascrizione relativa alla cassetta n. 8, pag. 1). Lo stesso medico l'ha però contraddetta, dichiarando al processo che durante la visita il ricorrente si era discretamente ritirato in una stanza contigua (trascrizione relativa alla cassetta n. 2, pag. 8). Inoltre, chiamata a spiegare perché essa non aveva riconsegnato all'imputato il braccialetto e l'anello che questi le avrebbe regalato come pegno d'amore la sera delle violenze, ___________ si è limitata a giustificare la sua azione, asserendo che non aveva avuto tempo per recarsi in banca, ove i preziosi erano depositati (trascrizione relativa alla cassetta n. 7, pag. 19 e 20). Ora, è difficile capire come una donna brutalmente e reiteratamente violentata conservi pegni del genere, né essa pretende di aver voluto conservare quel regalo a tacitazione del torto subìto. Se poi si pensa che il 24 ottobre 1999 essa ha portato nell'appartamento di via __________ (ove il prevenuto dimorava) prosciutto e vino (sentenza, pag. 17 e 21), ma non gli effetti personali dell'imputato (salvo alcuni indumenti), pur asserendo di avere già deciso nel suo intimo di troncare definitivamente la relazione (sentenza, pag. 38), il suo comportamento appare tutt'altro che lineare."}