{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n13. Il ricorrente evoca quanto accaduto al dibattimento il giorno in cui ___________ avrebbe dovuto essere sentita, ricordando come essa sia stata colta da malore, salvo tornare in aula il giorno dopo e apparire sorridente, tranquilla, a comprova della sua indole istrionica. Puramente appellatorio, in proposito il ricorso non contiene alcuna sostanziata censura di arbitrio e va dichiarato inammissibile. Inammissibile il gravame si rivela anche nella misura in cui il ricorrente contesta che la decisione della donna di lasciarlo risalirebbe al settembre del 1999, dato che essa non è mai stata precisa al riguardo. Ancora una volta il ricorrente si limita infatti a precisare lo svolgimento dei fatti, senza dimostrare alcun arbitrio. Ulteriormente inammissibile è il ricorso – ancora una volta appellatorio – in merito alla testimonianza Campana, in particolare sulla sua rilevanza ai fini del giudizio di colpevolezza (si veda anche il consid. 12).\n14. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata non può essere condivisa neppure ove considera come indizio a favore della credibilità della vittima la dolenzia alle gambe lamentata dopo la pretesa violenza dell'11-12 ottobre 1999. La critica è fondata. La prima Corte ha rilevato al riguardo che i noti dolori agli arti non erano da ascrivere alla patologia di cui soffriva la vittima, che lavorava spesso in piedi, ma a fattori esterni (sentenza, pag. 28). Che la denunciante non avesse confidato ai colleghi di lavoro le vere cause del male, secondo i giudici del merito, è riconducibile al fatto che nel frattempo essa aveva perdonato il ricorrente. Anzi, negando le autentiche origini del male, l'imputato avrebbe\nreiterato nel suo contegno inaffidabile (sentenza, pag. 28). Ciò è manifestamente insostenibile. L'asserzione della prima Corte, in effetti, non trova alcun conforto agli atti, nemmeno nella deposizione del dott. ___________ (act. 101 e testimonianza dibattimentale trascritta, pag. 8), cui la ricorrente non aveva riferito quanto ha poi detto agli inquirenti. Si aggiunga che a pag. 28 della sentenza impugnata i primi giudici sono addirittura incorsi in una svista manifesta, asserendo che la vittima non aveva voluto svelare ai colleghi di lavoro la verità, avendo perdonato l'amico. In realtà, essa ha perdonato il ricorrente soltanto la sera del lunedì successivo, una volta rientrata a casa e dopo avere parlato con i colleghi di lavoro (sentenza, pag. 17). Certo, più avanti la prima Corte ha operato – non senza contraddirsi – accertamenti diversi, rilevando che la vittima non ha raccontato la verità ai colleghi di lavoro per paura e per vergogna (sentenza, pag. 37). Sia come sia, l'accertamento citato rimane arbitrario.\n15. Alla prima Corte il ricorrente rimprovera anche di avere qualificato come indizio a suo carico la sostituzione del cilindro il giorno 25 ottobre 1999 da parte della denunciante. Nel consid. 4 già si è visto tuttavia che tale accorgimento connota se mai un indizio sull'intenzione della parte civile di interrompere la relazione sentimentale con il prevenuto; non basta invece a costituire, a meno di trascendere in arbitrio, una prova delle pretese violenze carnali. Il ricorrente fa inoltre carico alla Corte di avere trascurato che, come ha ammesso la denunciante all'interrogatorio del 30 dicembre 1999, in casa entrambi erano soliti indossare training e pantofole, onde l'impossibilità che la sera dell'11 ottobre 1999 la denunciante si sia vista strappare pantaloni di velluto. La donna, ha insistito il ricorrente nel corso del dibattimento davanti a questa Corte, nemmeno è stata in grado di riconoscere i pantaloni che le sarebbero stati strappati. Il fatto che la donna di regola indossasse il training non significa tuttavia che essa non potesse indossare i pantaloni al momento in cui è scoppiata la lite che ha preluso alle asserite violenze carnali. Alla Corte di assise essa ha per altro riferito che indossava proprio i pantaloni verdi sequestrati dalla polizia (trascrizione della sua testimonianza in aula, cassetta n.7, pag. 2; cfr. anche il verbale del 29 ottobre 1999, in cui essa ha spiegato che i pantaloni sequestrati poco prima erano quelli da lei indossati al momento dei fatti). Essa non ha quindi ammesso di non essere in grado di riconoscere i pantaloni: in precedenza, ossia agli inquirenti, si era limitata a riferire di non ricordarsi con quali pantaloni fosse stata legata (sentenza, pag. 17). Quanto all'accertamento della Corte di assise, secondo cui i pantaloni indossati quella sera dalla vittima presentano un asola sfilacciata e la cerniera lampo rotta, si può convenire che di per sé l'indizio depone a sfavore dell'imputato, i segni riscontrati sul capo di abbigliamento essendo compatibili con la dinamica dei fatti descritta dalla vittima. L'asola sfilacciata e la cerniera lampo rotta sono stati riscontrati però due settimane dopo i fatti (act. 7). Considerando lo stato dei pantaloni al momento del sequestro del 29 ottobre 1999 (act. 7) come indizio a carico del prevenuto, la Corte di assise ha perduto di vista tale circostanza. Mal si capisce dipoi perché all'interrogatorio del 18 ottobre 1999 ___________ non abbia consegnato lei stessa i pantaloni agli inquirenti, destinati ad accreditare la sua versione dei fatti. Tutto ciò suscita ulteriori perplessità."}