{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n11. Secondo il ricorrente non può essere ritenuta credibile la versione della vittima sulle pretese violenze, se appena si pensa che essa si è confusa sulle date nonostante in aula abbia assicurato di non poter dimenticare l'accaduto. L'obiezione non manca di peso. Visitata alle ore 14.30 del 27 ottobre 1999 all'Ospedale ___________, ___________ ha dichiarato tra l'altro ai medici del reparto di ginecologia di avere subito violenze sessuali il 18 e 20 ottobre 1999 (act. 4). Qualche ora prima, ai sanitari del Pronto soccorso dello stesso ospedale che le avevano riscontrato alcune lesioni di poco conto, essa aveva detto di avere subito violenza il 20 ottobre 1999 (act. 3). Durante la visita della sera prima (26 ottobre 1996) ai medici del Pronto soccorso, essa non aveva fatto invece cenno alcuno a violenze carnali. Solo nel verbale di polizia del 28 ottobre 1999 essa ha dichiarato che la notte del 12 ottobre 1999 il convivente l'aveva violata addirittura quattro volte (sentenza, pag. 16). Nella denuncia scritta del 27 ottobre 1999, per contro, essa aveva ancora sostenuto che il ricorrente aveva abusato di lei la sera di lunedì 18 ottobre 1999 (act. 1). È vero che la prima Corte di assise ha giustificato tali incongruenze con il fatto che la denuncia non è stata presentata subito e che al momento delle visite in ospedale, come pure al momento del colloquio con il suo legale, la vittima si trovava in stato di prostrazione, si vergognava e si sentiva in colpa per l'accaduto. Essa provava anche paura perché, visti i trascorsi con l'ex marito, pensava di non essere creduta, tant'è che chi l'ha assistita ha dovuto convincerla a sporgere formale denuncia. Inoltre, secondo la Corte di assise, in seguito la donna ha mantenuto una versione dei fatti costante (sentenza, pag. 26).\nIn realtà l'argomentazione della Corte desta più di un interrogativo. Anche tenendo conto delle giustificazioni addotte dai primi giudici, invero, riesce difficile credere che una vittima di violenze e umiliazioni come quelle descritte nel verbale del 28 ottobre 1999 non sia più in grado, due settimane dopo, di indicare ai medici – e in particolare al ginecologo – il momento in cui tali delitti siano avvenuti. Le approssimazioni della denunciante, sulla cui credibilità la prima Corte ha insistito fino a convincersi della di lei versione, risulta persino inspiegabile ove si consideri che il 27 ottobre 1999, quando ha dichiarato le pretese violenze, la donna non è stata visitata all'improvviso, ma dopo essere stata sottoposta la sera prima a cure da parte dei sanitari del Pronto soccorso e, stando alla sua stessa versione dei fatti, dopo avere confidato l'accaduto alla datrice di lavoro ___________ che la stava accompagnando proprio la sera del 26 ottobre 1999 al Pronto soccorso (sentenza, pag. 39). ___________ aveva quindi avuto il tempo di riordinare le idee prima di raccontare ai medici dell'accaduto. Per di più la sommaria narrazione della vittima al ginecologo non corrisponde con quanto essa ha riferito poi agli inquirenti, ai quali ha detto di avere diffidato il convivente che, se avesse abusato di lei, essa non lo avrebbe mai perdonato (sentenza, pag. 17). Ora, chi non perdona, a breve termine almeno ricorda.\n12. Il ricorrente rileva pure che se la sera dell'11 ottobre 1999 fosse scoppiata una lite, la vicina avrebbe sicuramente sentito qualche cosa, come la sera del 9 ottobre precedente. Non a torto. Si pensi che la Corte di assise ha ritenuto credibile ___________ anche perché la testimone ___________ ha dichiarato di avere udito la sera del 9 ottobre 1999 (quando il ricorrente era rientrato dall'Albania) del trambusto provenire dalla contigua camera da letto della vittima e di avere sentito la donna implorare piangente “Lasciami stare, lasciami stare” (sentenza, pag. 28). Da ciò la prima Corte ha ritenuto provato che quella sera il ricorrente aveva imposto un rapporto sessuale all'amica, come quest'ultima aveva dichiarato nel verbale del 28 ottobre 1999, ma ha nondimeno prosciolto l'imputato dall'accusa di violenza carnale (per un fatto che in un primo momento il Procuratore pubblico non aveva nemmeno considerato), ritenendo non provato che costui abbia agito nella consapevolezza di attentare alla libertà della vittima (sentenza, pag. 41 e 42). Per contro, sempre secondo la Corte di assise, è dimostrato che la notte dall'11 al 12 ottobre successivo l'imputato ha costretto la vittima a subire ripetute congiunzioni carnali per sette ore di seguito (sentenza, pag. 42). La prima Corte non si domanda tuttavia come mai quella notte la testimone non abbia sentito la donna reagire o lamentarsi, tanto più che la denunciante ha subìto sevizie ben più gravi rispetto a tre giorni prima. La Corte non tenta nemmeno una spiegazione: non ha accertato che la vicina fosse assente né che la vittima fosse nell'impossibilità di reagire o di lamentarsi, come aveva fatto invece il 9 ottobre. Tutto ciò lascia a dir poco stupiti."}