{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n8. Il ricorrente ricorda che all'interrogatorio del 20 marzo 2000 (act. 101) il dott. __________ ha dichiarato di non avere rinvenuto segni di violenza o lividi sul corpo della donna e che quest'ultima non aveva detto di avere subito maltrattamenti. Essa lo aveva fatto invece riferendosi al marito ___________; in quel caso il dott. __________ ha riferito di avere visto segni e lividi sul collo della paziente. La Corte di assise, rileva il ricorrente, non ha considerato tale precisazione. Ora, la sentenza impugnata menziona la visita del dott. ___________ a casa della denunciante, costretta a letto dopo l'incidente del 14 ottobre 1999, e riconosce che la donna non ha riferito delle violenze, lasciando credere che i dolori di cui soffriva erano la conseguenza dell'infortunio stradale (sentenza, pag. 37 e 38; cfr. anche la trascrizione della deposizione in aula del dott. ___________ oggetto di registrazione, cassetta n. 2, pag. 8). Secondo la Corte ciò era dovuto al sentimento di vergogna e di paura della vittima. Essa dimentica però che il dott. ___________ aveva anche riferito di non avere constatato segni di violenza. Il fatto è che la prima Corte non ha accertato nemmeno il contrario, limitandosi a rilevare che la donna soffriva di dolori lancinanti alle gambe e che, parlando il 15 ottobre 1999 con la vicina _____________, essa aveva attribuito il male alle percosse e violenze subìte (sentenza, pag. 38). La Corte di assise ha rilevato invero che secondo diversi colleghi di lavoro nei giorni successivi il 12 ottobre 1999, ossia dopo le pretese violenze carnali, ___________ lamentava davvero forti dolori alla gambe, in particolare alla gamba sinistra, tanto da zoppicare e da trascinarsi a fatica, finché il 14 ottobre 1999 il collega di lavoro ___________ l'ha accompagnata dal medico. Non si trattava dei soliti dolori di cui la donna di tanto in tanto soffriva, come sostiene il ricorrente, ma di qualche cosa di grave, attribuibile unicamente a un causa esterna. L'imputato – ha soggiunto la prima Corte – non ha peraltro saputo fornire alcuna ragione plausibile che mettesse in dubbio la credibilità della vittima (sentenza, pag. 28).\nAnche se solo più avanti, il ricorrente contesta qualsiasi relazione tra i dolori alle gambe della denunciante e un suo comportamento. Rileva che all'interrogatorio del 30 marzo 2000 il dott. ___________ non soltanto ha riferito che in occasione della visita a domicilio del 15 ottobre 1999 la vittima non gli aveva riferito di pretese violenze fisiche subìte, ma che anche nelle successive visite del 18 e del 20 ottobre 1999 essa non ha adombrato ipotesi del genere. Ricordato di avere visitato la donna per l'ultima volta il 18 gennaio 2000, il dott. ___________ – soggiunge il ricorrente – ha riferito che in quell'occasione ___________ non soltanto non lo ha incolpato di particolari violenze, ma non ha nemmeno fatto cenno alla denuncia sporta. Il rilievo non è del tutto fuori luogo. Desta invero perplessità che durante il consulto del 18 gennaio 2000 (quando il prevenuto si trovava già in carcere) la donna non abbia detto chiaramente al medico che l'imputato le usava violenza a fini sessuali (act. 101; v. anche la deposizione dibattimentale trascritta, cassetta n. 2, pag. 13).\n9. Richiamata la cartella clinica del dott. __________, il ricorrente si duole di arbitrio per avere i primi giudici trascurato i seri problemi psichiatrici di cui la donna soffriva. La Corte però non ha mancato di affrontare tale aspetto, ricordando proprio il parere espresso in aula dallo psichiatra dott. __________ sull'indole della vittima e in particolare le sue conclusioni sostanzialmente positive, pur avendo definito la donna come un soggetto dalla personalità istrionica (sentenza, pag. 10 e 11). Il ricorrente considera poi particolarmente grave il fatto che ___________ non abbia riferito al suo psichiatra l'interruzione di gravidanza subìta nel corso del 1997. Anche tale rilievo non è fuori luogo. Da persona lodata dai primi giudici per la propria trasparenza, ci si sarebbe potuti per lo meno attendere che essa riferisse al suo psichiatra un fatto del genere (sentenza, pag. 11). Tanto più che quando si è trattato di valutare la credibilità del prevenuto la Corte di merito non ha mancato di mostrarsi severa e rigorosa anche su circostanze estranee alla fattispecie.\n10. Nei punti 13,14 e 15 del ricorso il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere i primi giudici trascurato di rilevare come ___________ lo abbia ingannato facendo uso di anticoncezionali, per avergli rimproverato di essersi fatto mantenere e di avere spinto l'amica a dimezzare il proprio capitale. Del tutto appellatorio e carente di una sostanziata censura di arbitrio, al proposito il ricorso va dichiarato inammissibile."}