{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nd) Ciò posto, dalla menzogna dibattimentale sullo stato civile, da tempo noto alla vittima (e che per diverso tempo l'ha tollerato), la prima Corte non poteva nemmeno trarre conclusioni significative. Certo, un atteggiamento del genere non onora il soggetto; a meno di incorrere in arbitrio, un simile contegno non poteva tuttavia costituire un elemento di rilievo nella ricostruzione dei fatti che hanno spinto la vittima a sporgere denuncia per ripetuta violenza carnale. Per di più, la prima Corte doveva porsi anche qualche serio interrogativo sulla assoluta credibilità della vittima, dopo che questa aveva cercato di far credere di non avere avuto contezza fino al 1999 dello stato civile del suo compagno.\n6. Riferendosi al suo carattere, il ricorrente assevera di essersi sempre comportato correttamente nei confronti di terzi. La prima Corte in effetti non ha mancato di richiamare le testimonianze che lo descrivono come una persona controllata, gentile, corretta e capace di sentimenti di profonda umanità (sentenza, pag. 8 e 9). Nonostante tale quadro rassicurante, i primi giudici hanno nondimeno precisato che l'imputato rimane inaffidabile, avendo mentito su più punti, segnatamente sul suo stato civile al dibattimento, sull'uso e sulla destinazione data al suo passaporto e alla sua carta di identità, su quanto è accaduto la sera del 26 ottobre e sul fatto di non avere accettato la decisione dell'amica di lasciarlo. Il ricorrente non si confronta con siffatte motivazioni, limitandosi a precisare che egli non è un padre padrone. Con ciò egli non allega tuttavia un argomento rilevante.\n7. Il ricorrente adduce che quanto figura a pag. 8 della sentenza di assise sul conto della denunciante è stato considerato in modo arbitrario, la donna essendosi più volte contraddetta nei suoi racconti e nei suoi comportamenti. A suo avviso non si può dar credito a una persona che ha riferito allo psichiatra di essere stata picchiata dal padre, mentre al dibattimento ha raccontato di essere stata percossa dalla madre. La critica non manca di una certa consistenza. La stessa Corte ha ricordato infatti che la donna ha escluso di essere stata picchiata dal padre, contraddicendo quando risulta dalla cartella clinica dello psichiatra (dott. __________), secondo cui durante i colloqui essa aveva raccontato di essere stata percossa dal padre e dai fratelli. A infierire su di lei, secondo la versione dibattimentale, sarebbe stato invece un solo fratello e, in un'occasione, la madre. Ora, un'imprecisione del genere potrebbe anche apparire di poca importanza. La prima Corte però ha considerato il ricorrente non credibile proprio perché talune sue dichiarazioni sono state smentite dalle risultanze istruttorie (sentenza, pag. 32 segg.). Eppure essa ha scorto incongruenze e imprecisioni anche nel racconto della donna. Già si è visto che al dibattimento ___________ non ha confermato per intero quanto riferito allo psichiatra (sentenza, pag. 8). Inoltre essa ha confuso le date delle pretese violenze carnali, in particolare davanti ai sanitari che l'hanno visitata. Motivo di perplessità essa ha pure fornito, come si è visto, minimizzando l'informazione ricevuta dall'Ufficio degli stranieri sullo stato civile del prevenuto. Mal si capisce perché le contraddizioni dell'imputato siano state sistematicamente valutate come indizi di inaffidabilità (senza nemmeno chiedersi se, in fin dei conti, esse abbiano attinenza con la fattispecie a giudizio), e perché invece le contraddizioni della querelante dovessero trovare sistematica giustificazione (sentenza, pag. 26). Il problema è di sapere, nelle condizioni descritte, se la prima Corte abbia valutato la credibilità delle parti cadendo in un'arbitraria disparità di trattamento. Va ricordato che una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (sopra, consid. 1 in fine). Sulla questione si tornerà oltre."}