{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) D'altro lato è vero che i primi giudici hanno considerato l'episodio in questione anche come indizio circa la credibilità della vittima (in particolare circa la fondatezza delle accuse da lei rivolte al ricorrente di averle usato violenza già precedentemente) e come esempio di nuova manifestazione di sopruso conseguente alla decisione della compagna di lasciarlo. La prima Corte ha ricordato che la sera del 25 ottobre 1999 ___________ aveva fatto sostituire il cilindro della porta d'entrata dell'appartamento, a comprova del fatto che si sentiva ancora minacciata; il che aveva palesemente contrariato l'uomo, che la sera dopo era passato a vie di fatto (sentenza, pag. 29). Come si è visto, il ricorrente sottolinea che le parti convivevano da circa tre anni e assevera che il litigio di quella sera era un ordinario diverbio di coppia. Da solo l'argomento non è decisivo. Più che ricordare il periodo di convivenza, il ricorrente avrebbe dovuto far valere che le circostanze riportate nella sentenza impugnata – sostituzione del cilindro da parte della vittima e conseguente sua decisa reazione la sera del 26 ottobre 1999 – non potevano spingere i primi giudici a trarre significative conclusioni sui reati più gravi (ripetuta violenza carnale). Il provvedimento adottato dalla vittima per impedire l'accesso del ricorrente nel suo appartamento e il diverbio del 26 ottobre 1996 potevano, in altri termini, confortare una situazione di conflitto tra i soggetti conseguente alla decisione della donna di separarsi: non potevano però far presumere che a monte di tale situazione vi fossero i gravi abusi sessuali oggetto della denuncia. Per spingersi sino a tanto, la prima Corte avrebbe dovuto fornire altre e ben più serie ragioni. Ciò che essa non ha fatto, come si vedrà in appresso.\n5. Il ricorrente si sofferma sul suo stato civile, rilevando di avere detto chiaramente che sua moglie ha chiesto il divorzio nel paese di origine. Soggiunge che ___________ sapeva che egli è sposato, ciò che la Corte ha ignorato.\na) Ora, i primi giudici hanno rilevato che l'imputato ha contratto matrimonio nel maggio del 1984 con una sua connazionale, __________, che da essa ha avuto tre figlie, che durante la sua audizione a Chiasso il 22 novembre 1995 (verbale allestito nell'ambito della procedura della domanda di asilo) egli ha dichiarato di essere coniugato, e che nei verbali davanti alla polizia e al Procuratore pubblico egli ha dichiarato la stessa cosa. Invitato nel corso del dibattimento a chiarire come avrebbe potuto tenere fede alla promessa di matrimonio verso la denunciante, egli si è contraddetto, dichiarando prima di avere introdotto domanda di divorzio o di separazione e poi, incalzato dalle domande della presidente della Corte, di essere stato convenuto dalla moglie in una causa di stato, senza essere in grado di indicare però in che fase essa si trovi. In mancanza di riscontri oggettivi sulla procedura di divorzio, per finire i primi giudici hanno accertato che il ricorrente è tuttora coniugato, come aveva dichiarato l'imputato medesimo alle autorità dell'asilo e agli inquirenti (sentenza, pag. 5 e 6). Essi non hanno mancato tuttavia di criticare tale comportamento, pregiudizievole per la credibilità del soggetto (sentenza, pag. 30).\nb) Il ricorrente dissente da ciò, rimproverando alla Corte di assise di avere trascurato che la vittima sapeva fin dall'inizio del suo stato civile; non è perciò condivisibile – egli afferma – che la relazione sia finita per tale ragione. In realtà la prima Corte non ha mancato di accertare che ___________ aveva ottenuto informazioni sullo stato civile del ricorrente dall'ufficio stranieri allorquando si era informata in merito alla prassi vigente per sposare un kossovaro. Appreso che egli era sposato con prole, e messa a confronto con il diniego di lui che l'assicurava del contrario, ossia di non essere sposato e di non avere figli, ___________ gli ha creduto. Sarebbero quindi stati gli inquirenti in occasione dell'interrogatorio del 28 ottobre 1998 a dirle la verità, provocandole profonda inquietudine (sentenza, pag. 13). Per finire tuttavia la prima Corte non ha considerato tale circostanza come causa essenziale della rottura della relazione. L'ha sì richiamata, ma accanto e ad altre ben più importanti ragioni, come la mancanza di libertà, la differenza di cultura, la profonda gelosia e l'autoritarismo dell'imputato (sentenza, pag. 33). Formulata nel modo citato, la critica alla sentenza impugnata si rivela perciò vana.\nc) Nel corso del pubblico dibattimento davanti a questa Corte il ricorrente è tornato con insistenza sull'argomento, ritenendolo un dato di rilievo per valutare la credibilità della vittima. Non gli si può dare torto, giacché ___________ sapeva perfettamente sin dal 1997 che l'imputato era sposato. È vero che in aula essa ha tentato di minimizzare la cosa, forse perché soggettivamente preferiva credere alle assicurazioni dell'imputato (trascrizione della cassetta n. 6, pag. 10 e 11). Di fronte alla precisa informazione ricevuta nel 1997 su sua esplicita richiesta dall'Ufficio degli stranieri (ossia da un'autorità competente), che escludeva la possibilità di matrimonio con l'imputato, le giustificazioni addotte dalla donna in risposta alle incalzanti domande della difesa per dimostrare la sua buona fede lasciano a dir poco perplessi. L'affermazione della prima Corte, secondo cui ___________ avrebbe appreso del vero stato civile del ricorrente soltanto al momento dell'apertura dell'inchiesta penale (28 ottobre 1999 e non 1998, come erroneamente figura nella sentenza impugnata) va perciò ridimensionata assai. Come detto, la donna aveva già da tempo seri motivi per non credere all'amico."}