{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSecondo i giudici di merito il racconto della denunciante trova ulteriore supporto nelle testimonianze dei colleghi di lavoro, i quali hanno riferito come nei giorni successivi il 12 ottobre 1999 essa lamentasse forti dolori alle gambe, in particolare a quella sinistra, tanto da zoppicare e da trascinarsi a fatica. Tali dolori non erano affatto riconducibili a una patologia preesistente o aggravata dall'attività lavorativa, come asseriva l'imputato, bensì a cause esterne. D'altro canto, sempre secondo la sentenza impugnata, ___________ non ha saputo dare alcuna spiegazione che mettesse in dubbio il racconto della donna. Quanto al fatto poi che essa abbia sottaciuto ai colleghi le vere ragioni delle sofferenze, tale circostanza era da ricondurre al perdono. I primi giudici hanno pure richiamato la testimonianza del collega di lavoro __________, nella misura in cui questi ha riferito che due mesi prima dei fatti ___________ era cambiata assai, era diventata più stanca, frustra e si lamentava di continuo. Anche la sostituzione del cilindro della porta di entrata, avvenuta la sera del 25 ottobre 1999, costituisce – secondo la Corte – un ulteriore riscontro dell'esasperazione e della paura accumulata dalla donna. Infine, la Corte di assise ha ricordato che i pantaloni indossati dalla vittima la sera della grave violenza denotano un'asola sfilacciata e la cerniera lampo rotta (sentenza, pag. 27 a 29).\nPer contro, a mente dei primi giudici, l'imputato non è risultato credibile, nonostante abbia mantenuto in aula un comportamento rispettoso, confermando l'immagine di persona educata e garbata descritta da diversi testimoni e dalla stessa parte civile, con riferimento comunque ad altri momenti. Non soltanto egli ha fornito giustificazioni inverosimili sulla destinazione data al suo passaporto e alla sua carta di identità, non sapendo spiegare nemmeno l'esatta destinazione di certi suoi viaggi in Italia, ma egli ha anche negato al dibattimento di essere sposato, come aveva dichiarato alle autorità dell'asilo e agli inquirenti. Secondo la Corte di assise, la totale mancanza di sincerità dell'imputato trova conferma inoltre nella testimonianza della vicina ___________ su quanto da lei udito la sera del 9 ottobre 1999. Per di più il ricorrente risulterebbe smentito da altre circostanze, in particolare dal comportamento tenuto la sera del 26 ottobre 1999, durante la quale egli ha effettivamente percosso la convivente procurandole lividi sul collo. La Corte ha escluso infatti che la donna si sia procurata essa medesima le ferite per inavvertenza, come pretendeva l'imputato. Indiziante in senso negativo risulterebbe poi la circostanza che il ricorrente ha insistentemente negato, mentendo, di non avere accettato la decisione della convivente di lasciarlo. La Corte non ha dimenticato le testimonianze che descrivono il ricorrente come una persona corretta e non collerica, ma ha soggiunto che tali testimonianze poco importano, poiché contrastano con altri riscontri, dai quali traspare un altro carattere dell'accusato, in particolare quando egli si sente offeso (sentenza, pag. 29 a 32).\n4. Alla Corte di assise il ricorrente rimprovera anzitutto di avere trascurato la circostanza che egli conviveva con la vittima nello stesso appartamento da tre anni, ciò che è essenziale per farsi un'idea dei rapporti esistenti tra i due. Egli assevera dipoi che in sé l'episodio del 26 ottobre 1999 va considerato come un alterco di coppia, che non ha comportato alcuna conseguenza fisica, ove si consideri che le piccole escoriazioni riportate dalla vittima erano già sparite il giorno dopo. Ricordato che nell'appartamento vi erano ancora i suoi indumenti e suoi effetti personali, egli sottolinea di avere in ogni modo restituito la chiave alla donna, chiave che è poi stata ritrovata nella cassetta delle lettere.\na) Per quanto riguarda l'accaduto della sera del 26 ottobre 1999, il ricorrente è stato ritenuto colpevole di vie di fatto giusta l'art. 126 CP per avere afferrato il collo di ___________ con entrambe le mani, dopo averle tirato i capelli e averla fatta cadere per terra, procurandole un'escoriazione e un ematoma sul lato destro del collo e tre ematomi sulla parte interna delle gambe, all'altezza del ginocchio (sentenza, pag. 39 e 43). Il ricorrente non censura tali accertamenti di arbitrio, né fa carico ai primi giudici di avere violato il diritto federale ritenendolo autore colpevole di vie di fatto. Su questo punto il ricorso è dunque inconsistente."}