{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2001-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-39_2001-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58630&nX40_KEY=4933298&nTrefferzeile=10&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "27641efd8732372c5c08055d44e591c4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:48:11", "Checksum": "c3e93beb98cb3c9dab9d55d70bf837be", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 20.02.2001 17.2000.39\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini,\npresidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 5 settembre 2000 presentato da\n|\n|\n___________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 28 luglio 2000 dalla Corte delle assise criminali in Lugano nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 28 luglio 2000 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ___________ autore colpevole di ripetuta violenza carnale per avere, la notte del 12 ottobre 1999, ripetutamente costretto ___________ a subire la congiunzione fisica nel di lei appartamento a Lugano, dopo averla resa inetta a resistere usando violenza e minaccia. ___________ è stato riconosciuto inoltre autore colpevole di ripetuta minaccia per avere ripetutamente incusso spavento alla donna, in particolare tra il mese di agosto e il 26 ottobre del 1999, minacciando di ucciderla qualora lo avesse lasciato o non avesse fatto quello che lui voleva.\nOltre a ciò l'imputato è stato riconosciuto colpevole di ripetute vie di fatto per avere, nel medesimo periodo, percosso la donna in varie occasioni, strattonandola, tirandole i capelli e colpendola con sberle, in specie prendendola il 26 ottobre 1999 per i capelli, gettandola a terra, afferrandola per il collo con entrambe le mani e procurandole le lesioni descritte nei certificati medici agli atti. ___________ è stato prosciolto invece dall'accusa di violenza carnale in relazione a un rapporto sessuale avuto con la vittima la sera del 9 ottobre 1999 e dell'imputazione di sequestro di persona per i fatti accaduti la notte del 12 ottobre 1999.\nIn applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato ___________ a 4 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione dal territorio svizzero per 15 anni. Lo ha inoltre condannato a versare a ___________, costituitasi parte civile, fr. 20'000.– a titolo di indennità per torto morale e fr. 7'901.25 per ripetibili.\nB. Contro la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 31 luglio 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 5 settembre 2000, egli chiede di essere assolto da tutte le accuse o quanto meno, in subordine, di moderare la pena privativa della libertà, di rinunciare all'espulsione o di ridurne se non altro la durata. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha proposto di respingere il ricorso. Identica stessa conclusione è stata formulata da ___________ il 2 ottobre 2000.\nC. Al dibattimento del 20 febbraio 2001 il ricorrente si è confermato nelle proprie allegazioni, illustrandole ulteriormente. Il Procuratore pubblico e la parte civile hanno di nuovo postulato la conferma della sentenza impugnata.\nConsiderato\nin diritto: 1. A mente del ricorrente la condanna si fonderebbe su un arbitrario accertamento dei fatti e su un'arbitraria valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a), Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicono in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF125 II 10 consid. 3a, 124 I 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6 c e rinvii). Il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, per contro, che una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF del 25 settembre 2000 in re S., consid. 3b con riferimento a DTF inedita del 20 gennaio 2000 in re S., consid. 3b)."}