Ancor più deplorevole è propendere per le vacanze mentre il Pretore sta mettendo in atto tutto quanto necessario per una sollecito aggiornamento del processo, richiesto dallo stesso prevenuto (v. istanza di revoca della sentenza contumaciale). Giustamente il primo giudice ha pertanto dichiarato definitiva la sentenza contumaciale del 17 dicembre 1999, l'assenza al dibattimento del prevenuto non essendo per nulla giustificata. 5. Discende che il ricorso, non sprovvisto di temerarietà, deve essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, richiamata la LTG pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2.