Tale circostanza non gli ha però impedito di riassumere il mandato, sfociato nella richiesta di revoca della sentenza contumaciale. 4. Ciò posto, non giova al ricorrente richiamarsi al fatto che la citazione 21 giugno 2000 non gli sia stata intimata dalla Cancelleria della Pretura per raccomandata, come pure che la stessa gli sia stata recapitata per lettera semplice dal suo legale soltanto il 28 luglio 2000 (v. ricorso), ovvero durante la sua pretesa assenza. Tali circostanze risultano infatti superate dalla presentazione di una seconda istanza di rinvio, del cui esito egli non aveva però motivo alcuno per disinteressarsi, rimanendo assente ulteriormente per motivi insignificanti.