Cosa che non ha perĂ² fatto, preferendo trascorrere indisturbato il resto delle proprie vacanze, ossia disinteressandosi completamente e senza valida ragione della procedura. Dal canto suo anche il patrocinatore, che agiva per conto e in nome del ricorrente, non ha saputo fare meglio; ricevuta la decisione negativa del Pretore (24 luglio 2000) sulla seconda richiesta di rinvio, presentata peraltro a circa un mese dal primo infruttuoso tentativo, egli non soltanto non l'ha impugnata davanti alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv.