Tale obiezione merita però di essere vagliata più a fondo. Il ricorrente richiama infatti pure lo scritto 22 luglio 2000, mediante il quale il suo patrocinatore si era premurato di rinnovare la richiesta di rinvio del dibattimento, a causa di assenza sua e del suo legale per vacanza. Egli non pretende però che questa ulteriore domanda sia da attribuire ad una unilaterale iniziativa del proprio patrocinatore, ossia non fa valere di avere saputo solamente dopo il 3 agosto 2000 del nuovo e infruttuoso tentativo messo in atto dal suo rappresentante.