La questione non ha ragione di essere approfondita. Il ricorrente, infatti, ammette in ogni modo che il proprio legale gli ha trasmesso la citazione 21 luglio (recte, giugno) prima del dibattimento, ossia il 28 luglio 2000, ancorché per posta normale; egli pretende unicamente di averne preso conoscenza soltanto dopo il 3 agosto 2000, vista la sua assenza dal 29 giugno al 6 agosto 2000 - ammessa anche dal proprio legale, come si vedrà - per vacanze. Tale obiezione merita però di essere vagliata più a fondo.