{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-38_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58629&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d22226cc28b21e8412d588db5d9a84e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:05", "Checksum": "e3704a690918f7ed16a544b2865ff1cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Come era da prevedere, il primo giudice non ha tergiversato; il giorno successivo ha infatti staccato le citazioni per il dibattimento fissato il 3 agosto 2000. Con ciò egli ha implicitamente respinto la richiesta del prevenuto di aggiornare l'udienza a più tardi. Ora, risulta che la citazione per il dibattimento non è stata recapitata direttamente al prevenuto; essa è stata spedita lo stesso giorno al suo legale, che a sua volta l'ha trasmessa al cliente (scritto 7 settembre della Cancelleria della Pretura; distinta delle raccomandate). Occorrerebbe a questo punto chiarire se questo modo di procedere sia corretto, ovvero se la citazione tramite il patrocinatore fosse valida. La questione non ha ragione di essere approfondita. Il ricorrente, infatti, ammette in ogni modo che il proprio legale gli ha trasmesso la citazione 21 luglio (recte, giugno) prima del dibattimento, ossia il 28 luglio 2000, ancorché per posta normale; egli pretende unicamente di averne preso conoscenza soltanto dopo il 3 agosto 2000, vista la sua assenza dal 29 giugno al 6 agosto 2000 - ammessa anche dal proprio legale, come si vedrà - per vacanze. Tale obiezione merita però di essere vagliata più a fondo. Il ricorrente richiama infatti pure lo scritto 22 luglio 2000, mediante il quale il suo patrocinatore si era premurato di rinnovare la richiesta di rinvio del dibattimento, a causa di assenza sua e del suo legale per vacanza. Egli non pretende però che questa ulteriore domanda sia da attribuire ad una unilaterale iniziativa del proprio patrocinatore, ossia non fa valere di avere saputo solamente dopo il 3 agosto 2000 del nuovo e infruttuoso tentativo messo in atto dal suo rappresentante. Come visto, egli si duole unicamente del fatto che la citazione per il dibattimento gli sia stata recapitata dal suo avvocato unicamente il 28 luglio 2000, cioè durante la sua assenza. Per atti concludenti egli ammette pertanto implicitamente di essere stato al corrente dell'intenzione del Pretore di indire il dibattimento il 3 agosto 2000 –in dispregio della richiesta di spostarlo ad altra data già inserita nell'istanza 20 giugno 2000– prima della ripresentazione della stessa istanza con scritto 22 luglio 2000. Già è stato rilevato infatti che egli non pretende che lo scritto 22 luglio 2000 sia stato inoltrato a sua insaputa, ossia che il suo legale abbia agito senza sue precise disposizioni al riguardo. Ora, considerato che già una volta il Pretore si era espresso negativamente, a maggior ragione si poteva pretendere da lui un puntuale interessamento alla decisione che lo stesso giudice avrebbe preso sulla seconda richiesta di rinvio; bastava che egli mantenesse i contatti con il proprio avvocato. Cosa che non ha però fatto, preferendo trascorrere indisturbato il resto delle proprie vacanze, ossia disinteressandosi completamente e senza valida ragione della procedura. Dal canto suo anche il patrocinatore, che agiva per conto e in nome del ricorrente, non ha saputo fare meglio; ricevuta la decisione negativa del Pretore (24 luglio 2000) sulla seconda richiesta di rinvio, presentata peraltro a circa un mese dal primo infruttuoso tentativo, egli non soltanto non l'ha impugnata davanti alla Camera dei ricorsi penali (art. 284 cpv. 1 lett. c CPP), ma ha addirittura gettato la spugna, ovvero ha deposto il mandato (v. scritto 28 luglio 2000) e quindi ha disertato il dibattimento, dando seguito a quanto preannunciato nello scritto 22 luglio 2000 nel caso in cui il Pretore non avesse rinviato il dibattimento (v. anche sentenza impugnata, pag. 2). Lo stesso patrocinatore aveva peraltro sostanzialmente agito nello stesso modo nell'ambito del precedente procedimento; anche in quell'occasione ha rinunciato all'ultimo momento a comparire al dibattimento (v. scritto 21 dicembre 1999 alla Pretura). Tale circostanza non gli ha però impedito di riassumere il mandato, sfociato nella richiesta di revoca della sentenza contumaciale.\n4. Ciò posto, non giova al ricorrente richiamarsi al fatto che la citazione 21 giugno 2000 non gli sia stata intimata dalla Cancelleria della Pretura per raccomandata, come pure che la stessa gli sia stata recapitata per lettera semplice dal suo legale soltanto il 28 luglio 2000 (v. ricorso), ovvero durante la sua pretesa assenza. Tali circostanze risultano infatti superate dalla presentazione di una seconda istanza di rinvio, del cui esito egli non aveva però motivo alcuno per disinteressarsi, rimanendo assente ulteriormente per motivi insignificanti. E' peraltro contraddittorio e deplorevole da una parte pretendere dal Pretore il rifacimento del processo contumaciale e dall'altra insistere con richieste di rinvio del tutto pretestuose e fuori luogo. Ancor più deplorevole è propendere per le vacanze mentre il Pretore sta mettendo in atto tutto quanto necessario per una sollecito aggiornamento del processo, richiesto dallo stesso prevenuto (v. istanza di revoca della sentenza contumaciale). Giustamente il primo giudice ha pertanto dichiarato definitiva la sentenza contumaciale del 17 dicembre 1999, l'assenza al dibattimento del prevenuto non essendo per nulla giustificata.\n5. Discende che il ricorso, non sprovvisto di temerarietà, deve essere disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).\nPer questi motivi,\nrichiamata la LTG\npronuncia: 1. Il ricorso è respinto.\n2. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti in.\na) tassa di giustizia fr. 400.--\nb) spese fr. 50.--\nfr. 450.--\nsono posti a carico del ricorrente.\n3. Intimazione a:\n– __________;\n– Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona;\n– Pretura del distretto di Bellinzona;\n– Ministero pubblico, 6900 Lugano;\n– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;"}