{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-09-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-2000-38_2000-09-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=58629&nX40_KEY=4933327&nTrefferzeile=53&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d22226cc28b21e8412d588db5d9a84e9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.2000.38"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:43:05", "Checksum": "e3704a690918f7ed16a544b2865ff1cf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 12.09.2000 17.2000.38\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 31 agosto 2000 presentato da\n|\n|\n__________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 3 agosto 2000 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei suoi confronti; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione:\n1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza contumaciale del 23 dicembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha riconosciuto __________ autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento e lo ha di conseguenza condannato alla pena di 15 giorni da espiare e al pagamento di fr. 49'602.-- alla parte civile (Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento). Ha inoltre ordinato la revoca della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflittagli con sentenza del 22 aprile 1996.\nB. Con istanza del 20 giugno 2000 __________, tramite il suo difensore, ha chiesto la revoca della sentenza contumaciale, ossia un nuovo giudizio ex art. 277 cpv. 3 CPP. Ha inoltre pregato il Pretore di aggiornare il dibattimento dopo la metà del mese di settembre, a causa di successive assenze sue e del suo avvocato. Il 21 giugno 2000 il Pretore ha però fissato il dibattimento per il 3 agosto successivo (v. citazione).\nC. Con scritto del 22 luglio 2000 il patrocinatore di __________ - richiamato il contenuto dell'istanza del 20 giugno precedente - ha di nuovo chiesto al Pretore un aggiornamento del dibattimento, adducendo come motivo l'assenza propria e del suo assistito per vacanze. Ha inoltre precisato che in caso di diniego della richiesta, sarebbe stato a malincuore costretto a rinunciare al mandato per l'impossibilità di contattare il cliente. Con decisione del 24 luglio 2000 il Pretore ha respinto l'istanza; ha quindi avvertito che in caso di mancata comparizione del prevenuto al dibattimento del 3 agosto successivo, la sentenza contumaciale sarebbe divenuta definitiva.\nD. Con sentenza del 3 agosto 2000 il Pretore del Distretto di Bellinzona, richiamata la rinuncia al mandato da parte del patrocinatore del prevenuto e l'assenza ingiustificata di quest'ultimo al dibattimento, ha dichiarato colpevole __________ del reato ascrittogli, confermando pertanto quando già deciso il 23 dicembre 1999.\nE. Contro la sentenza pretorile __________ ha inoltrato il 12 settembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 31 agosto successivo, egli chiede l'annullamento della sentenza impugnata e un nuovo dibattimento..\nF. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente assevera che a causa dell'assenza, regolarmente notificata al Pretore, il suo ex patrocinatore gli ha recapitato la citazione 21 luglio (recte, giugno) per il pubblico dibattimento unicamente il 28 luglio 2000 per posta normale. Soggiunge di essere stato informato unicamente dopo il 3 agosto, data la sua assenza dal 29 giugno al 6 agosto 2000. Nulla sarebbe cambiato comunque, la citazione per il dibattimento essendo stata recapitata unicamente al patrocinatore e non a lui per raccomandata.\n2. Per le ragioni che saranno esposte, il ricorso è destinato all'insuccesso. Presentando il 20 giugno 2000 istanza di revoca della sentenza contumaciale e sollecitando pertanto un nuovo dibattimento, il ricorrente doveva anzitutto aspettarsi che il Pretore desse seguito alla sua eccezionale richiesta, stabilendo la data per il dibattimento. Egli doveva quindi anche aspettarsi che il Pretore prendesse posizione sulla domanda formulata dal suo patrocinatore nella stessa istanza, intesa ad appuntare il dibattimento non prima della metà di settembre. Il ricorrente, in altri termini, doveva dunque attendersi immediati sviluppi per quanto riguarda la sua pratica, ossia doveva dare per verosimile se non per certa una sollecita decisione del Pretore sul dies del dibattimento."}