Se non che, argomentando in tal modo, la ricorrente disconosce i limiti cognitivi della Corte di cassazione e di revisione penale. Gli estremi dell'arbitrio, in effetti, non si ravvisano già qualora la soluzione prospettata nel ricorso appaia più sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella accertata dal primo giudice (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 247 consid. 5). Per valersi con successo del divieto dell'arbitrio il ricorrente deve dimostrare che il primo giudice ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con le risultanze degli atti (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid.