Considerando in diritto: 1. Giusta l’art. 180 CP chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito, a querela di parte, con la detenzione o con la multa. La minaccia deve essere tale da compromettere il sentimento di sicurezza della vittima, anche se non occorre che quest’ultima rimanga impietrita per la paura, sconcertata o disperata (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, pag. 549 , n. 2 e 3 ad art. 180 CP). Sapere se ciò sia il caso non dalla sensibilità individuale della vittima, bensì dalle circostanze in cui è proferita la minaccia e dalla rilevanza del bene minacciato (DTF 99 IV 215 seg.