La pena è della multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 317 n. 1 CP). Adempie le condizioni obiettive della falsità nel senso dell'art. 317 CP, ad esempio, il notaio che, in un atto pubblico, certifica contrariamente al vero che le parti hanno apposto la loro firma insieme e davanti a lui (DTF 113 IV 78). L'intenzione è data quando l'autore, nella sua qualità di funzionario, attesta consapevolmente in modo inveritiero fatti di rilevanza giuridica su di un atto che sa essere idoneo o destinato a provare una determinata circostanza (DTF 100 IV 182 consid. 3a; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 7 ad art. 317 CP).